che estende le disposizioni contenute nel R. decreto 24 agosto 1895 n. 568 sul matrimonio degli ufficiali a quelli aventi grado corrispondente a guardiamarina dei Corpi del Genio navale (ingegneri e macchinisti), Corpo di Commissariato militare marittimo, e Corpo Reali Equipaggi (095U0592)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))