Che modifica l'articolo 167 del regolamento 3 agosto 1890 per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico. (095U0551)
Art. 1.
All'art. 167 del precitato regolamento 3 agosto 1890, n. 7045, e' sostituito il seguente:
Art. 167. - Colla denominazione di petrolii si intendono il petrolio greggio ed i suoi prodotti di distillazione.
Il petrolio del commercio che sviluppa vapori infiammabili alla temperatura di 21° e pressione di 760çmm (dimostrata coll'apparecchio Abel), puo' solo essere tenuto in recipienti muniti di un cartello, sito in punto bene visibile, con scritta sopra fondo rosso, in modo chiaro e indelebile, la indicazione: infiammabile.