Concernente la decorrenza della disposizione che modifico' la circoscrizione dei Comuni di S. Anatolia di Narco e Scheggino (Perugia) (095U0243)
Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduto il Nostro decreto delli 11 corrente mese, col quale le frazioni Civitella e Monte San Vito sono state distaccate dal Comune di Sant'Anatolia di Narco ed aggregate a quello di Scheggino (Perugia) a decorrere dal 1° luglio 1895;
Veduta la legge comunale e provinciale.
Abbiamo decretato e decretiamo:
La decorrenza del suddetto provvedimento, che ha modificato la circoscrizione dei due Comuni di Sant'Anatolia di Narco e di Scheggino, e' fissata al 5 maggio prossimo, anziche' al 1° luglio come era stabilito nel Nostro precitato decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 aprile 1895.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.