Che stabilisce la sede del nuovo Comune di Valbrevenna nella frazione di Carsi, e ne determina i confini. (095U0099)
Preambolo
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA.
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduta la legge 15 agosto 1893, N. 503 con la quale sono state costituite in Comune autonomo, sotto la denominazione di Valbrevenna, le frazioni Carsi, Frassinello, Lenarega, Nenno, Porreto, Claverezza, Tonno con la parte della frazione di Vaccaressa che trovasi sulla sponda sinistra del Brevenna e Frassineto, distaccate rispettivamente dai comuni di Casella, Savignone e Montoggio, in provincia e circondario di Genova;
UMBERTO I. Veduta la deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova del 31 gennaio 1895; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Il nuovo Comune di Valbrevenna avra' la sua sede nella frazione di Carsi.
Art. 2.
I suoi confini sono quelli tracciati dall'ufficio del Genio civile sulla pianta topografica firmata dall'ingegnere capo dell'ufficio stesso, che sara' vistata dal Nostro Ministro dell'Interno, e cioe': a nord la linea che dall'Antola si diparte e separa le attuali frazioni montane di Savignone dai comuni di Carrega e Crocefieschi fino a Cima Masimela; ad est l'attuale confine che separa le frazioni montana di Casella dal comune di Torriglia; a sud l'attuale linea che divide le frazioni suddette dai territori di Torriglia e Montoggio, tagliando lungo la cresta del monte la frazione Frassineto distaccata da Montoggio; ad ovest l'attuale confine fra Casella e Savignone, cioe' tra Avosso e le Solie sulla sponda sinistra del Brevenna, indi il Brevenna stesso fino all'incontro del torrente di Nenno, che risale alla suddetta cima Masimela.
Art. 3.
Ai termini di legge, e non piu' tardi del 31 luglio prossimo, si procedera' alla costituzione del Consiglio comunale di Valbrevenna.
Art. 4.
Con altro decreto saranno date le norme per regolare i rapporti patrimoniali fra il nuovo Comune e quelli dai quali furono staccate le frazioni che lo costituiscono.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 1895.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.