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Che costituisce in ente morale l'asilo per gli orfani della gente di mare in Genova, e ne approva lo statuto. (9400418R)

Art. 1.



L'asilo, come sopra fondato in Genova, per gli orfani della gente di mare, con la dotazione patrimoniale di lire centocinquantamila circa, e' costituito in ente morale ed e' affidato in amministrazione a nove persone elette dal consiglio comunale di Genova, tre fra i membri dello stesso, due fra gli uomini di mare, quattro fra i cittadini genovesi e liguri e fra gli amministratori degli enti che maggiormente contribuirono alla fondazione ed incremento dell'istituto.