Concernente gli ufficiali della R. Marina, aiutanti di campo del Re, aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza dei Reali Principi e gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore generale della R. Marina, addetti navali alle Regie ambasciate. (094U0341)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))