N NORME. red.it

Che approva lo statuto organico del collegio femminile di Sant'Agostino in Piacenza. (9300337R)

Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto organico del collegio femminile di Sant'Agostino in Piacenza, approvato in esecuzione dell'art. 2 del regio decreto del 24 marzo 1889, n. 3367;
Riconosciuta l'opportunita' di modificare alcune disposizioni in esso contenute;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.



Il collegio femminile di Sant'Agostino in Piacenza sara' governato secondo le norme contenute nello statuto organico annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal ministro della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 maggio 1893.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi' 7 agosto 1893.

Reg. 192. Atti del Governo a f. 92. Petrecca.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Giolitti.

F. Martini.

Statuto

Art. 1


STATUTO

del collegio di educazione femminile di Sant'Agostino in Piacenza
Art. 1.

Il collegio di educazione femminile detto di Sant'Agostino, fondato in Piacenza per concessione della duchessa di Parma e Piacenza Maria Luigia d'Austria in data 22 febbraio 1816, divenuto istituto pubblico, con reale decreto del 24 marzo 1889 eretto in corpo morale, ora e' governato dal presente statuto approvato con decreto reale.

Art. 2


Art. 2.

Il collegio femminile di Sant' Agostino in Piacenza ha lo scopo di impartire l'educazione e l'istruzione a fanciulle di civil condizione.

Ha allieve convittrici interne ed allieve esterne.

Art. 3


Art. 3.

Le rendite del collegio sono:

a) Gli assegni fissi di complessive annue lire 4,000, stabilite con le deliberazioni dei consigli comunale e provinciale di Piacenza in data 4 aprile 1872 e 15 marzo 1873;

b) Il concorso annuo che vien dato dalla locale cassa di risparmio;

c) I proventi delle rette delle alunne interne, sia che queste rette vengano pagate dalle alunne, o sia che derivino o dall'assegno governativo di ottomila lire annue concesso per la creazione di venti posti gratuiti o dal lascito di Maria Luigia;

d) Le tasse mensili pagate dalle alunne esterne;

e) Le tasse mensili per insegnamenti speciali;

f) I lasciti e le donazioni eventuali.

Art. 4


Art. 4.

La direzione ed amministrazione del collegio e' affidata ad un comitato direttivo composto di sette membri elettivi scelti:

Due dal consiglio provinciale di Piacenza;

Due dal consiglio comunale di Piacenza;

Uno dalla cassa di risparmio di Piacenza;

Due dai parenti delle alunne interne.

Ogni biennio escono d'ufficio quattro commissari e cioe' uno degli eletti dai consigli comunale e provinciale e dai parenti e il commissario eletto dalla cassa di risparmio.

I commissari uscenti d'ufficio sono rieleggibili.

L'ufficio dei commissari e' gratuito e per nessun titolo potranno ricevere assegnamenti o rimunerazioni dall'amministrazione del collegio.

Art. 5


Art. 5.

Ogni anno nella prima quindicina di dicembre si procede dai parenti delle alunne alla nomina del commissario ad essi deferita.

A tale uopo il padre, o la madre o il tutore di ciascuna delle alunne interne convittrici, per l'anno in corso, e' invitato alla apposita riunione che e' indetta dal comitato ed alla quale assistono un delegato del consiglio provinciale scolastico e due membri del comitato, tenendosi la presidenza, dal presidente del comitato, se presente, o dal decano fra i tre assistenti.

Il genitore o il tutore elettore dispone di un solo voto, qualunque sia il numero delle figlie o pupille che tiene in collegio, e puo' mandare la propria scheda anche in busta suggellata in modo da lasciar mantenuto il segreto del voto.

Art. 6


Art. 6.

Compiuta la votazione, qualunque sia il numero delle schede deposte nell'urna, i tre assistenti alla votazione procedono allo spoglio delle stesse e proclamano eletto quello che raccolse maggior numero di voti.

Art. 7


Art. 7.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero e il genero non potranno nel tempo stesso far parte del comitato.

Avverandosi il caso di nomine colpite da tale incompabilita', il piu' anziano di nomina e, in difetto di tale anzianita', il piu' anziano d'eta' esclude il meno anziano.

Art. 8


Art. 8.

Non possono ugualmente far parte del comitato coloro che avessero lite con il collegio, fossero provveditori o fittabili di esso e, come precedenti amministratori, non gli avessero reso i conti dei quali fossero responsabili.

Art. 9


Art. 9.

Nella prima quindicina di gennaio di ogni anno, e cioe' alla installazione dei commissari nuovi eletti, il comitato elegge nel proprio seno il presidente, il vice-presidente, il segretario e l'economo.

Art. 10


Art. 10.

Il servizio di tesoreria e cassa verra' possibilmente affidato ad un istituto di credito cittadino.

Art. 11


Art. 11.

Il comitato direttivo:

a) delibera i bilanci preventivi;

b) approva i conti annuali;

c) autorizza i contratti che si debbono stipulare e le liti che si dovessero introdurre e sostenere;

d) forma i regolamenti, approva gli orari, e propone al governo le eventuali modificazioni dello statuto;

e) formula i programmi e li sottopone all'autorizzazione del consiglio provinciale scolastico;

f) nomina la direttrice, gli insegnanti, gli impiegati e gli inservienti, ed occorrendo pronuncia di essi la revoca, la sospensione o il licenziamento;

g) delibera sulle ammessioni delle alunne, nomina ai posti gratuiti Maria Luigia e presenta al governo le proposte di scelta fra le concorrenti ai posti gratuiti;

h) provvede a che l'insegnamento e l'educazione seguano secondo i regolamenti ed i programmi;

i) provvede a tutto cio' che non essendo deferito al presidente, al segretario od all'economo interessi il collegio.

Art. 12


Art. 12.

Le adunanze del comitato sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si tengono una volta al mese.

Le seconde quando il presidente lo reputi necessario e quando due commissari ne facciano domanda scritta, o vi sia richiesta di qualche deliberazione o di qualche voto da parte dell'autorita' scolastica o del prefetto della provincia.

Art. 13


Art. 13.

Le deliberazioni sono valide a prima convocazione, quando si abbia la presenza di quattro commissari, a seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14


Art. 14.

Le votazioni riguardanti persone si fanno per scheda segreta.

Art. 15


Art. 15.

E' vietato ai commissari di prender parte a discussioni e deliberazioni riguardanti interessi loro o di loro parenti od affini fino al quarto grado civile.

Art. 16


Art. 16.

Il presidente:

a) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del comitato, le convoca e le presiede;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal comitato quando non ne sia stato dato incarico particolare a qualche commissario;

c) dirige la corrispondenza e la firma;

d) provvede a che siano osservati lo statuto, i regolamenti e gli ordini di servizio;

e) sorveglia l'andamento generale del collegio sia per la parte didattica e di educazione, sia per la parte amministrativa;

f) rappresenta il collegio davanti alle autorita' e davanti ai magistrati;

g) firma i mandati e stipula i contratti;

h) sospende in caso d'urgenza gli insegnanti, gli impiegati e gli inservienti e cosi' pure in caso di urgenza prende sotto la propria responsabilita' tutte le misure contingibili e precauzionali che fossero di spettanza del comitato, salvo a riferire al comitato stesso entro tre giorni sopra ogni provvedimento da lui preso d'urgenza e provocarne la notifica.

Art. 17


Art. 17.

Le determinazioni di cui alla lettera h) del precedente articolo non possono esser prese che dal presidente.

Art. 18


Art. 18.

Il segretario:

a) redige i verbali delle sedute del comitato e dopo approvati li riproduce sopra l'apposito registro e li fa controfirmare dal presidente;

b) tiene la corrispondenza;

c) tiene il registro del personale del collegio e del conferimento dei posti gratuiti;

d) controfirma gli avvisi di concorso e di asta, ed i manifesti d'apertura dei corsi annuali;

e) compila ogni anno una relazione sull'andamento del collegio.

Art. 19


Art. 19.

Spetta all'economo di vegliare all'andamento economico-amministrativo del collegio, preparare i mandati secondo le prescrizioni del bilancio preventivo, mantenere in regola l'inventario delle proprieta' del collegio, curare la manutenzione e le eventuali sostituzioni e provviste di mobili, sorvegliare a tutte le provviste che si fanno dal collegio, preparare i progetti di bilanci preventivi, formare i conti annuali.

Art. 20


Art. 20.

Gli insegnamenti che vengono impartiti nel collegio si fondano sui piu' rigorosi principi della morale e sono diretti ad istruire e ad educare per modo che le alunne possano divenire donne colte ed atte al governo della casa e della famiglia.

Art. 21


Art. 21.

L'istruzione che viene impartita comprende tutto l'insegnamento elementare prescritto dalle leggi dello Stato e questi altri insegnamenti: religione, letteratura italiana, storia e geografia, doveri e diritti, aritmetica, geometria e contabilita' di famiglia, elementi di scienze fisiche e naturali, igiene, lavori femminili, ricamo, disegno e ornato, lingua francese ed esercizi ginnici.

Tali insegnamenti si dividono in tre gradi: il primo della durata di cinque anni, il secondo di due anni, il terzo di tre anni.

Agli insegnamenti sovraindicati si aggiunge anche nel terzo grado l'insegnamento della pedagogia per le alunne che volessero conseguire la patente di insegnante.

Art. 22


Art. 22.

Oltre i corsi obbligatori, tra i quali e' quello della lingua francese, vi saranno corsi liberi di lingue straniere e di musica, i quali sono facoltativi e per la cui iscrizione si deve dalla alunna pagare una tassa mensile complementare nella misura che sara' fissata dal comitato.

Art. 23


Art. 23.

Il governo interno didattico e disciplinare e' affidato, sotto l'alta sorveglianza del comitato, e la vigilanza di due ispettrici onorarie, ad una direttrice, le cui specifiche attribuzioni e diritti sono descritti nel regolamento.

Art. 24


Art. 24.

Non sono ammesse alunne interne che non abbiano raggiunto il sesto anno d'eta' o che abbiano superato il decimo.

Il comitato per altro puo' ammettere anche oltre il decimo anno d'eta' quelle giovanette che, o per attestati di altri istituti di educazione civile di pari grado, o per esame subito al collegio risultassero abili ad essere iscritte a quella classe cui per ragione della eta' e tenuto conto di studi regolari avrebbero potuto appartenere.

Art. 25


Art. 25.

Per i limiti di eta' delle alunne esterne si applicano le stesse norme stabilite per le alunne interne.

Si ammetteranno pero' alunne esterne di eta' inferiore ai sei anni quando venga istituito nel collegio il giardino d'infanzia, ed in via d'eccezione potranno essere ammesse, siccome esterne, fanciulle di cinque anni che abbiano nel collegio sorelle maggiori.

Art. 26


Art. 26.

Le domande di ammissione sia per alunne interne, convittrici, sia per alunne esterne, debbono essere fatte da chi esercita la patria potesta' o la tutela e debbono essere accompagnate:

a) dall'attestato di nascita;

b) dall'attestato di subita vaccinazione;

c) da un attestato medico comprovante che l'alunna non e' affetta da alcuna malattia e che e' in istato di sufficiente robustezza.

Art. 27


Art. 27.

I venti posti gratuiti interni di creazione governativa e quelli interni che derivano dal lascito Maria Luigia sono destinati a giovanette di civile, ma non agiata condizione, i cui genitori siansi resi benemeriti per opere d'ingegno, per servizi gratuiti resi al paese e per servizi prestati nell'insegnamento, nell'esercizio dell'arte salutare, nella magistratura, nella milizia, in pubbliche amministrazioni.

A parita' di titoli sono per i posti di fondazione governativa preferite le fanciulle nate da cittadini della provincia di Piacenza.

I posti derivanti dal lascito Maria Luigia non possono essere conferiti che a fanciulle il cui padre sia della provincia di Piacenza.

Art. 28


Art. 28.

Nel collegio sono istituiti dieci posti di alunne esterne ai quali possono aspirare tutte le fanciulle di civile e non agiata condizione che siano residenti a Piacenza.

Questi posti vengono conferiti per i titoli dei genitori con gli stessi criteri e graduatoria di cui all'articolo precedente.

Art. 29


Art. 29.

Il comitato e' giudice inappellabile circa l'ammissione delle alunne al collegio ed il conferimento dei posti interni gratuiti per il lascito Maria Luigia e dei dieci posti esterni gratuiti.

Il comitato prende in esame i titoli delle concorrenti ai posti interni di creazione governativa e fa al Ministero della pubblica istruzione motivata proposta dei conferimenti, trasmettendo anche l'elenco dei titoli di tutte le altre concorrenti.

La nomina a tali posti e' fatta dal Ministero.

La perdita del posto gratuito vien dichiarata dal comitato quando per gravi mancanze dell'alunna, o per malattia che ne renda intollerabile la compagnia, e' costretto allontanare dal collegio l'alunna, o quando questa non superi, anche nella prima prova di riparazione, gli esami di promozione da classe a classe o finale dell'ultimo anno di corso.

Art. 30


Art. 30.

Gli aventi la patria potesta' o la tutela delle fanciulle ammesse come interne al collegio faranno atto di regolare obbligazione di pagare in quattro uguali rate trimestrali la retta di annue lire 400 e lire 17,50 per ciascuno dei quattro trimestri per titolo di uso del letto e biancheria da tavola, e di abbonamento alla lavatura e stiratura di tutta la biancheria, come pure per la cura dentistica, per eventuali visite mediche e chirurgiche, e per medicinali.

Se trattasi di alunne ammesse a posti gratuiti l'obbligazione si limitera' all'impegno di pagare le quattro trimestralita' da lire 17,50 e di rimborsare la tassa di ricchezza mobile che colpisce la somma di lire 400 versate dallo Stato per ogni borsa gratuita o tratte dal lascito Maria Luigia.

Art. 31


Art. 31.

Tutte le alunne interne dovranno essere provviste del corredo che verra' determinato dai regolamenti e dovranno provvedere ai propri indumenti ed alle sostituzioni di quelle parti del corredo che venissero a deperire.

Art. 32


Art. 32.

La tassa mensile che deve essere pagata dalle allieve esterne e' determinata dal comitato e potra' eventualmente comprendere l'abbonamento alla colazione.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro della pubblica istruzione
F. MARTINI.