Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. (9200809R)
Preambolo
Visto lo statuto della predetta societa', approvato il 13 giugno 1890 e modificato con deliberazione dell'assemblea generale dei soci del 19 dicembre 1890 e con deliberazione del consiglio d'amministrazione del 7 giugno 1892;
Visto il parere della commissione consultiva per le istituzioni di previdenza e sul lavoro;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta l'istanza del 13 novembre 1891, colla quale la Societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina, con sede in Roma, domanda che le sia concessa la personalita' giuridica;
Udito il parere del consiglio di Stato;
UMBERTO I Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
La societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina, con sede in Roma, e' riconosciuta come corpo morale ed e' approvato il suo statuto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Art. 2.
La societa' dovra' inviare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio i bilanci consuntivi, i bilanci tecnici quinquennali e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad essa richieste.
Art. 3.
Le modificazioni allo statuto sociale non saranno esecutive senza l'approvazione governativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi' 8 novembre 1892.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 21 novembre 1892.
Reg. 189. Atti del Governo a f. 24. Gaffino.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci.
P. Lacava.
Statuto
Art. 1
STATUTO DELLA SOCIETA' DI PREVIDENZA
TRA GLI UFFICIALI DEL R. ESERCITO E DELLA REGIA MARINA
nel Regno d'Italia (1).
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1) Il presente statuto e' il risultato del riordinamento e delle modificazioni apportate al precedente dalla commissione consultiva per gli istituti di previdenza ed accettate dal consiglio d'amministrazione in forza del dispositivo M delle disposizioni approvate dall'assemblea generale nella seduta del 19 dicembre 1890.
Art. 1.
E' costituita nel Regno d'Italia una societa' di previdenza tra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina ai seguenti scopi:
a) costituire un fondo pensioni a profitto dei soci;
b) fare assicurazioni varie a favore dei soci e delle persone di loro famiglia, o di altre da loro designate;
c) assegnare sussidi temporanei, in caso di constatato bisogno, ai soci che non siano piu' in attivita' di servizio;
d) concedere sovvenzioni alla vedova ed agli orfani bisognosi dei soci defunti;
e) istituire borse di studio a favore dei figli dei soci;
f) procurare ai soci facilitazioni nei vari bisogni della vita sociale, e possibilmente anche onorevoli occupazioni a quei soci, non in attivita' di servizio, che ne fossero privi per cause da loro indipendenti;
g) rendere onoranze funebri ai soci mediante rappresentanza ove sia possibile.
La societa' s'interdice rigorosamente qualunque discussione o deliberazione politica o religiosa, ed in genere tutto cio' che e' estraneo agli scopi anzidetti.
Art. 2
Art. 2.
La sede centrale della societa' e' in Roma, ed essa provvede per la gestione nelle provincie a mezzo di soci rappresentanti.
Art. 3
Art. 3.
La societa' si compone di soci onorari, benemeriti ed effettivi.
Possono essere nominati soci onorari tutti quegli ufficiali che per lunghi e speciali servizi o per altri meriti abbiano acquistato il diritto alla gratitudine del paese.
Possono essere dichiarati soci benemeriti tutti gli ufficiali che con oblazioni, con speciali servigi al sodalizio, od altro, se ne siano resi meritevoli.
Sono soci effettivi tutti gli ufficiali del regio esercito e della regia marina, siano in congedo od in attivita' di servizio, che pagano all'atto dell'iscrizione la tassa di ammissione di lire cinque e soddisfano regolarmente il contributo obbligatorio mensile di lire tre. Possono essere ammessi alle condizioni anzidette come soci effettivi tutti coloro che appartengono od hanno appartenuto al personale dei Ministeri di guerra e marina con nomina regia e non abbiano cessato di farne parte per mancanza contro l'onore.
La nomina di soci onorari e benemeriti viene decretata dall'assemblea generale; l'ammissione dei soci effettivi e' devoluta al consiglio d'amministrazione.
Art. 4
Art. 4.
Il sodalizio puo' avere anche una presidenza onoraria, la cui nomina e' di assoluta pertinenza dell'assemblea generale.
Ha pure un comitato di patronesse nella capitale e dei sottocomitati nelle provincie; alla loro formazione provvede il consiglio d'amministrazione con disposizioni regolamentari.
Art. 5
Art. 5.
Cessano di far parte del sodalizio, perdendo ogni diritto sulle somme a qualsiasi titolo versate, fatta eccezione di quelle relative all'art. 12, lettera b), i soci:
a) che vengano cancellati dai ruoli del regio esercito e della regia marina per mancanze contro l'onore;
b) che diano per iscritto le loro dimissioni da socio dopo di avere saldato le quote mensili scadute fino al giorno delle dimissioni;
c) che lascino trascorrere sei mesi senza soddisfare il contributo mensile, salvo le garanzie stabilite all'art. 35;
d) che dopo di aver cessato di appartenere al regio esercito od alla regia marina si rendano immeritevoli di appartenere alla societa' per mancanze contro l'onore.
L'esclusione dei soci per detti motivi e' pronunziata dal consiglio d'amministrazione.
Art. 6
Art. 6.
I fondi sociali sono di quattro specie, cioe':
a) Fondo pensioni;
b) Fondo assicurazioni;
c) Fondo sovvenzioni;
d) Fondo d'amministrazione.
Art. 7
Art. 7.
A formare il fondo pensioni sono destinati:
a) interamente i contributi mensili obbligatori dei soci che dichiarino ascriversi al detto fondo;
b) le donazioni e legati a tale scopo fatti da privati o da pubbliche amministrazioni.
Art. 8
Art. 8.
Dopo 12 anni di appartenenza al sodalizio, e purche' abbiano compiuti 55 anni di eta' e non siano piu' in attivita' di servizio, i soci acquistano diritto alla liquidazione di una pensione corrispondente al capitale che tiene conto:
1° dei contributi mensili pagati;
2° degli interessi composti di questi contributi;
3° delle quote, corrispondenti ai contributi mensili e relativi interessi composti, dei soci in qualsiasi modo eliminati dal sodalizio prima di avere raggiunte le condizioni suaccennate.
L'obbligo di versare il contributo obbligatorio di cui all'art. 3 cessa col giorno dal quale decorre il pagamento della pensione.
Art. 9
Art. 9.
In via provvisoria per la liquidazione della pensione di diritto di cui all'articolo precedente e' adottata la tabella A allegata al presente statuto.
I soci che abbiano raggiunte le condizioni che danno loro diritto alla liquidazione della pensione anzidetta, possono ritardare la domanda per ottenerla, allo scopo di percepire un maggiore assegno vitalizio nei limiti concessi dalla tabella A.
Art. 10
Art. 10.
Le rendite dei capitali assegnati al fondo pensioni che non derivino dai contributi mensili, serviranno a concedere un aumento sulle pensioni di diritto, di cui agli art. 8 e 9, nei limiti permessi dalla entita' dei capitali stessi.
L'aumento sara' concesso in ragione del numero degli anni di appartenenza al sodalizio.
La quota d'aumento sara' specificata nel bilancio annuale.
Art. 11
Art. 11.
Il pagamento delle pensioni ha luogo colle stesse norme e cautele fissate pei pensionati dello Stato.
Art. 12
Art. 12.
A formare il fondo assicurazioni sono destinati interamente, salvo il disposto dell'art. 38, lettera d:
a) i contributi mensili obbligatori pagati dai soci che si ascrivono a questo fondo onde assicurare il sussidio indicato dalla tabella E, pagabile in caso di morte alla famiglia o ad altre persone designate dal socio;
b) i contributi volontari designati dalle tabelle B e C, che i soci dichiarino di versare allo scopo di assicurare un sussidio in caso di morte non superiore a lire tremila, oppure un sussidio di vecchiaia non superiore a lire mille annue.
I soci assicurati per somme maggiori prima del 31 dicembre 1891 conservano i diritti acquisiti.
Art. 13
Art. 13.
Per ottenere l'assicurazione del sussidio in caso di morte in base ai contributi sia obbligatori che volontari occorre sia unito alla domanda un certificato di buona costituzione fisica compilato e firmato da un medico militare, preferibilmente socio della societa'.
Per gli ufficiali in congedo, domiciliati in comuni dove non risiedono medici militari, sia in attivita' di servizio che in congedo, il certificato potra' essere compilato da un medico comunale, la cui firma deve essere legalizzata dal sindaco.
Art. 14
Art. 14.
I certificati di cui all'articolo precedente sono dalla giunta amministrativa sottoposti all'esame di una commissione composta di due medici appartenenti alla societa'.
Art. 15
Art. 15.
In conformita' del parere ottenuto dai medici consulenti la giunta amministrativa puo':
a) accettare definitivamente la domanda senza ordinare alcuna visita medica;
b) accettarla dopo che il socio siasi assoggettato ad una visita medica per conto della societa';
c) respingerla senza obbligo di far conoscere le ragioni che l'hanno indotta a prendere tale deliberazione.
Art. 16
Art. 16.
Il sussidio in caso di morte e' pagabile qualunque sia la causa del decesso, sempre quando questo non si verifichi prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data dell'ammissione durante i quali il socio abbia versato i suoi contributi al fondo assicurazioni.
Art. 17
Art. 17.
A richiesta delle persone interessate, il sussidio in caso di morte:
a) puo' essere pagato per lire trecento appena comprovato il decesso del socio assicurato; per il resto entro il mese successivo;
b) puo' essere investito in un titolo di rendita nominativa;
c) puo' essere convertito in un assegno vitalizio; in base ai dati della tabella D se la commutazione e' dichiarata e resa obbligatoria all'atto dell'assicurazione del sussidio; in base ai dati della tabella D diminuiti del 10 per cento se la commutazione e' chiesta dopo il decesso del socio assicurato.
Art. 18
Art. 18.
Per contrarre l'assicurazione dei sussidi mediante contributi volontari, come pure per ottenere la commutazione di cui alla lettera c dell'articolo precedente, deve essere pagata una tassa fissa non superiore a lire cinque ogni lire mille del sussidio da assicurarsi o da commutarsi.
Art. 19
Art. 19.
Il pagamento dei contributi volontari deve essere sempre anticipato.
Il ritardo oltre tre mesi, senza giustificati motivi, nel pagamento dei contributi annui o mensili, produce la decadenza dai diritti che il socio puo' avere acquisiti, salvo quello di ottenere il rimborso della somma che puo' essere liquidata coi criterii dell'articolo seguente.
I diritti primitivi possono essere riacquistati entro un anno dall'ultima scadenza non soddisfatta, purche' il socio:
a) versi tutte le rate scadute e i relativi interessi composti al saggio del 5%;
b) paghi nuovamente la tassa fissa di cui all'art. 18;
c) presenti un nuovo certificato medico e si assoggetti alla visita sanitaria che potesse eventualmente essere ordinata dalla giunta amministrativa della societa' qualora si tratti di sussidio in caso di morte.
Art. 20
Art. 20.
La liquidazione di cui all'articolo precedente e' fatta colla formola che da' l'ottanta per cento della riserva individuale (1), se il socio ha in corso l'assicurazione per un sussidio in caso di morte.
Se invece l'assicurazione e' stata contratta per un sussidio di vecchiaia, il socio dopo sei mesi dall'avvenuta decadenza, purche' sia ancora in vita, puo' ritirare il cinquanta per cento dell'importo totale delle quote versate.
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(1) La riserva individuale e' calcolata colla formola R = Pe + n - pe (1 + Ce + n); dove:
pe e' il contributo annuo che corrisponde ai versamenti fatti e si deduce dalla colonna terza della tabella B.
Pe + n e' il contributo, a premio unico, corrispondente all'eta' raggiunta dal socio che abbandona la societa' e si deduce dalla colonna seconda della tabella B.
Ce + n e' il valore attuale dell'annuita' vitalizia immediata di una lira all'eta' raggiunta dal socio e si deduce dalla tabella D.
Esempio: Supponiamo che un socio siasi assicurato all'eta' di anni 30 ed abbia pagato per 7 anni il contributo mensile di lire 4.92 onde assicurare un sussidio di lire 3000 alla sua famiglia in caso di morte; allora
pe = 57.75; Pe + n 1205.40; Ce + n = 1000/62.95 = 15.88; R = 230.58.
Art. 21
Art. 21.
Ai soci che abbiano sospesa l'esecuzione dei pagamenti dei contributi volontari o che per qualsiasi causa cessino dal far parte della societa', l'anzidetta liquidazione e' fatta d'ufficio.
Art. 22
Art. 22.
Le somme liquidate in virtu' degli articoli precedenti che non fossero ritirate entro un anno dalla data della cessazione dei pagamenti, sono devolute al fondo sovvenzioni.
Art. 23
Art. 23.
L'assicurazione del rischio di guerra e' accordata ai soci mediante il pagamento del contributo ordinario indicato alle tabelle B od E, piu' il pagamento di un contributo di guerra da valutarsi al cinque per cento del sussidio assicurato pel caso di morte.
Art. 24
Art. 24.
Il pagamento del contributo di guerra e' obbligatorio per tutti i soci mobilizzati in tempo di guerra e per quelli che dimorino in una localita' fuori d'Italia, per la quale sia stato dichiarato lo stato di guerra.
Qualora in tempo di guerra, per circostanze di forza maggiore, i soci non si trovino in grado di versare direttamente o far pervenire alla cassa sociale l'importo di questo contributo, il medesimo potra' essere pagato non appena le cause di impedimento siano cessate, oppure verra' ritenuto sull'ammontare del sussidio da pagarsi, in caso di morte, agli aventi diritto.
Art. 25
Art. 25.
Il fondo delle sovvenzioni e' costituito dalle entrate straordinarie, fra le quali si comprendono le somme di cui all'art. 22 del presente statuto, i proventi delle elargizioni, feste, lotterie, doni e legati, salvo il disposto dell'art. 7, ecc., e gli interessi del fondo stesso.
Art. 26
Art. 26.
Le somme disponibili per ogni anno di questo fondo, dedotta la quota devoluta alle spese d'amministrazione, sono impiegate come appresso:
1° il 20% alla costituzione di un capitale di riserva del fondo stesso;
2° il 20% per i sussidi ai soci bisognosi;
3° il 50% per le sovvenzioni alle vedove ed agli orfani;
4° il 5% per l'istituzione di borse di studio;
5° il 5% per gli altri scopi di cui alla lettera f, dell'art. 1° del presente statuto.
Qualora non si presenti la necessita' o la convenienza di erogare le somme indicate ai numeri 3°, 4°, 5° nella proporzione ivi designata, esse saranno versate per intero, o per la parte superflua, al capitale di riserva di cui al n. 1°.
Art. 27
Art. 27.
Quando il capitale di riserva lo permettera', il consiglio d'amministrazione proporra' all'assemblea un apposito articolo aggiuntivo allo statuto, col quale si stabilisca che il sussidio alle vedove venga convertito in pensione vitalizia.
Art. 28
Art. 28.
Le somme occorrenti alle spese d'amministrazione sono annualmente prelevate da apposito fondo cui sono devolute:
a) le tasse d'ammissione dei soci;
b) le tasse fisse menzionate all'art. 18;
c) i proventi delle pubblicazioni vendute a scopo di propaganda;
d) una parte dei contributi versati al fondo assicurazioni fino alla concorrenza del 5%;
e) una percentuale da prendersi, secondo i bisogni, sulle entrate straordinarie.
In nessun caso potra', anche temporaneamente, venir prelevato dai fondi pensioni ed assicurazioni ogni qualsiasi somma per sopperire alle spese d'amministrazione.
Art. 29
Art. 29.
L'esercizio sociale ha principio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre d'ogni anno.
Art. 30
Art. 30.
Il consiglio d'amministrazione presenta ogni anno all'approvazione dell'assemblea:
a) nella prima sessione il bilancio consuntivo e lo stato patrimoniale della societa' al 31 dicembre ultimo scorso;
b) nella seconda sessione ordinaria il bilancio preventivo nel quale sara' fissata la somma da prelevarsi dal fondo sovvenzioni per le spese d'amministrazione.
Art. 31
Art. 31.
Il consiglio d'amministrazione, ogni cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1892, eseguisce entro il primo semestre successivo, secondo le norme fissate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, distintamente per i fondi pensioni ed assicurazioni, il bilancio tecnico allo scopo di avere conoscenza dell'onere della societa' agli effetti delle tabelle adottate. Tutto il capitale derivante dai contributi obbligatori e volontari che eccedera' sul risultato del bilancio tecnico, e' interamente devoluto alla costituzione di una riserva di previdenza fino a che questa non abbia raggiunto una somma equivalente al 10% della riserva matematica di ciascun fondo.
Gli utili eccedenti l'ammontare della riserva di previdenza sono valutati separatamente per ogni categoria di sussidi e sono ripartiti nell'anno della compilazione del bilancio tecnico fra i soci della rispettiva categoria, in proporzione dei versamenti fatti.
Qualora invece dal bilancio tecnico le risorse dei fondi pensioni ed assicurazioni risultassero insufficienti, il consiglio d'amministrazione dovra' proporre all'approvazione dell'assemblea nuove tabelle in relazione colle risultanze di detto bilancio.
Art. 32
Art. 32.
I premi ed i contributi d'ogni genere ai fondi pensioni, assicurazioni e sovvenzioni e le rendite che ne derivano, devono, entro quindici giorni da quello della riscossione, essere investiti in titoli di rendita dello Stato od in altri titoli garantiti dallo Stato od in obbligazioni di istituti italiani di credito riconosciuti per legge.
E' consentito al consiglio d'amministrazione l'impiego di non oltre la decima parte di questi fondi in altri modi che siano ritenuti piu' proficui, da scegliersi fra quelli enumerati all'art. 7 delle norme per il riconoscimento giuridico delle societa' di mutuo soccorso dettate dalla commissione consultiva per gl'istituti di previdenza.
Esso e' pure autorizzato a fare le pratiche opportune onde ottenere che il servizio dei contributi, delle pensioni e delle assicurazioni sia fatto dall'amministrazione centrale della cassa depositi e prestiti presso la direzione generale del debito pubblico.
Presso il presidente della societa' puo' essere tenuta per le spese d'amministrazione una somma non maggiore di lire 500. Le somme superiori del fondo amministrazione debbono essere versate in conto corrente presso la cassa centrale dei depositi e prestiti o presso altro pubblico istituto di notoria solidita'.
Art. 33
Art. 33.
I soci effettivi devono soddisfare regolarmente il contributo obbligatorio mensile ed osservare il presente statuto ed il regolamento d'amministrazione.
Art. 34
Art. 34.
Il contributo obbligatorio e' fissato il lire 3 da pagarsi con versamenti anticipati mensili, o trimestrali, o semestrali od annui, salvo il rimborso agli aventi diritto in caso di decesso.
All'atto della sua iscrizione il socio dovra' dichiarare se intende che il detto contributo sia versato al fondo pensioni con applicazione della tabella A, oppure al fondo assicurazioni con applicazione della tabella E. In nessun caso il contributo obbligatorio destinato originariamente ad uno dei Fondi puo' essere successivamente destinato all'altro.
Art. 35
Art. 35.
Il socio effettivo in ritardo di tre mesi al pagamento del contributo obbligatorio viene dal consiglio d'amministrazione messo in mora, e non pagando dopo altri tre mesi, cessa di far parte della societa' perdendo ogni ragione sulle somme versate, eccetto quelle di cui all'articolo 12, lettera b, che gli verranno restituite nella misura prevista dall'art. 20.
Qualora pero' entro un anno dal giorno della radiazione dai ruoli della societa' faccia domanda di esservi riammesso e paghi le quote scadute coi relativi interessi composti al 5%, e', senz'altro, reintegrato nei suoi diritti se trovasi ascritto al fondo Pensioni; se invece e' ascritto al fondo assicurazioni, deve inoltre provare di godere buona salute.
Art. 36
Art. 36.
Nel caso in cui il socio abbia versato il contributo obbligatorio al fondo assicurazioni durante 18 mesi almeno, le persone da lui designate come eredi, od aventi diritto, riceveranno il sussidio assicurato, anche se il socio muoia in arretrato di pagamento, purche' non sia trascorso il sesto mese dalla scadenza dell'ultimo contributo non soddisfatto. In questo caso, sulla somma dovuta, saranno trattenuti a favore della societa' l'importo delle rate scadute ed i rispettivi interessi composti valutati al saggio del 5%.
Art. 37
Art. 37.
Il socio effettivo ha diritto di prender parte alle deliberazioni dell'assemblea generale anche a mezzo di delegazione scritta; non puo' disporre che di un voto per se' e di un secondo per delegazione scritta da un socio effettivo assente.
Per la nomina delle cariche sociali i soci effettivi che non intervengono all'assemblea possono prender parte alla votazione inviando al presidente della societa' in tempo utile le loro schede suggellate.
Art. 38
Art. 38.
Le ammissioni dei soci effettivi decorrono dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ciascun anno.
Hanno diritto al titolo di socio fondatore gli ufficiali che si sono inscritti nella societa' entro l'anno 1890 e che hanno pagato il contributo obbligatorio dal 1° gennaio 1891.
Art. 39
Art. 39.
Sono organi della societa':
a) l'assemblea generale;
b) il consiglio d'amministrazione;
c) il comitato dei sindaci;
d) il collegio dei probiviri.
Art. 40
Art. 40.
L'assemblea generale e' costituita dai soci effettivi e si riunisce in Roma.
Art. 41
Art. 41.
L'assemblea e' convocata in sessioni ordinarie due volte all'anno nel 1° e 4° trimestre. Nella prima sessione delibera sui conti consuntivi dell'esercizio scaduto e procede alla elezione delle cariche sociali; nella seconda sessione delibera sul bilancio preventivo dell'esercizio futuro e procede alle elezioni suppletive delle cariche sociali; in ambedue le sessioni discute inoltre le altre proposte portate all'ordine del giorno.
Art. 42
Art. 42.
L'assemblea e' convocata in sessione straordinaria ogni volta che il consiglio d'amministrazione lo giudichi opportuno o ne venga fatta domanda sottoscritta da almeno un venticinquesimo dei soci effettivi.
Art. 43
Art. 43.
Non possono essere messe all'ordine del giorno proposte di modificazione al presente statuto se esse non sono presentate dal consiglio d'amministrazione di propria iniziativa o per richiesta di almeno duecento soci e non si intendono adottate se non riportano un numero di voti che raggiunga i due terzi almeno del numero dei presenti e dei rappresentati; egual numero di voti dovra' riportare la proposta di scioglimento della societa'.
Art. 44
Art. 44.
L'avviso di convocazione dell'assemblea generale deve essere pubblicato in tutti gli uffici della societa' ed inserito in tre giornali della capitale, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
L'avviso di convocazione indichera' dettagliatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
Art. 45
Art. 45.
Le adunanze dell'assemblea sono legali purche' il numero degli intervenuti non facenti parte dell'amministrazione sia superiore a quello degli intervenuti che ne fanno parte; le deliberazioni sono valide se riportano la maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 46
Art. 46.
Le deliberazioni si prendono per alzata e seduta; quando pero' si tratta di persone il voto e' segreto.
Le proposte respinte dall'assemblea generale non possono riproporsi prima di un anno.
Art. 47
Art. 47.
Nell'assemblea generale le discussioni sono regolate da un ufficio di presidenza dell'assemblea composto di un presidente, un vice presidente ed un segretario eletti fuori del consiglio d'amministrazione e senza ingerenza amministrativa; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il segretario dell'assemblea redige i verbali delle adunanze.
Art. 48
Art. 48.
La societa' e' amministrata da un consiglio d'amministrazione composto del presidente e del vice presidente della societa' e di ventun consiglieri eletti dall'assemblea generale fra i soci effettivi residenti nella capitale. Tutti durano in carica tre anni ed i consiglieri si rinnovano per terzo ogni anno.
Nei primi due anni la scadenza e' determinata dalla sorte, ed in seguito dall'anzianita' di carica; i membri del consiglio, scaduti, sono rieleggibili. Chi surroga consiglieri scaduti anzi tempo, dura in carica sol quanto doveva restarvi il suo predecessore. La surrogazione temporanea di consiglieri vacanti e' fatta colle norme fissate dall'art. 125 del codice di commercio.
Art. 49
Art. 49.
Il consiglio d'amministrazione elegge annualmente nel proprio seno a maggioranza di voti un ispettore ed un vice ispettore, i quali, alla scadenza possono essere rieletti qualora rimangano consiglieri.
Il presidente della societa', il vice presidente ed i consiglieri ispettori costituiscono una giunta che, in casi urgentissimi, prende sulla sua responsabilita' quei provvedimenti che crede necessari nell'interesse del sodalizio, salva la ratifica del consiglio d'amministrazione.
Art. 50
Art. 50.
E' devoluta al consiglio d'amministrazione la compilazione dei regolamenti per i vari servizi.
Spetta del pari al consiglio d'amministrazione la nomina del personale stipendiato, che sara' scelto preferibilmente fra i soci, o fra ex militari.
Il socio stipendiato non puo' far parte del consiglio d'amministrazione ne' del comitato dei sindaci.
Art. 51
Art. 51.
Il consiglio d'amministrazione e' convocato in via ordinaria una volta al mese, ed in via straordinaria ogni volta che il presidente della societa' lo reputi opportuno.
Le convocazioni del consiglio d'amministrazione hanno luogo mediante avviso scritto da recapitarsi a domicilio almeno quarantotto ore prima delle sedute.
Per la legalita' delle sedute occorre l'intervento di un terzo almeno dei consiglieri in carica.
Art. 52
Art. 52.
Il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza; i verbali delle sedute del consiglio sono redatti da un impiegato segretario e sottoscritti dal presidente, da un consigliere e dal segretario.
Art. 53
Art. 53.
Il consiglio d'amministrazione, sulla richiesta di almeno dieci soci effettivi, costituisce, fuori della sede centrale, dei comitati locali, allo scopo di favorire lo sviluppo economico e morale della societa'.
Tali comitati saranno invitati ad emettere il loro parere su questioni d'ordine generale, ma non avranno alcuna ingerenza nell'amministrazione.
Il consiglio d'amministrazione non potra' istituire in una stessa citta' piu' di un comitato; speciali disposizioni regolamentari fisseranno l'azione dei comitati medesimi.
Art. 54
Art. 54.
I membri del consiglio d'amministrazione prestano l'opera loro gratuitamente; essi pero' sono indennizzati delle spese che per ragione della carica dovessero incontrare.
Art. 55
Art. 55.
Il presidente della societa' e' legittimo rappresentante del Sodalizio, sia in giudizio che fuori; convoca l'assemblea; convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e la giunta; sorveglia il regolare andamento di tutti i servizi; firma gli atti del consiglio e della giunta; puo' delegare un membro del consiglio a rappresentarlo in giudizio, e fare procura legale ad un socio od a persona estranea alla societa'.
Quando il consiglio d'amministrazione o la giunta per qualunque causa non sono in grado di funzionare, il presidente ha pieni poteri per provvedere alla gestione della societa' fino al cessare della causa stessa.
Art. 56
Art. 56.
Nelle assenze del presidente della societa', il vice presidente lo supplisce di diritto; in assenza anche di questo, il consiglio elegge un presidente provvisorio per dirigere la seduta del consiglio.
Art. 57
Art. 57.
Il consigliere ispettore e' capo degli uffici d'amministrazione; cura l'esatto adempimento dei regolamenti e riferisce al consiglio sull'andamento di ogni ramo di servizio.
Art. 58
Art. 58.
I sindaci sono nominati fra i soci effettivi residenti nella capitale in numero di cinque, tre dei quali sindaci effettivi e due supplenti; durano in carica un anno e sono rieleggibili.
I sindaci hanno le attribuzioni determinate dal codice di commercio e prestano gratuitamente l'opera loro.
I verbali delle adunanze dei sindaci, redatti da un impiegato della societa', sono da essi sottoscritti.
Art. 59
Art. 59.
Le contestazioni che possono insorgere in seno alla societa' sono inappellabilmente giudicate da un collegio di tre probiviri nominati dall'assemblea generale colle norme stesse adottate per le altre cariche sociali. I probiviri stanno in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 60
Art. 60.
Nel caso di scioglimento della societa' i fondi delle pensioni e delle assicurazioni saranno ceduti in amministrazione ad un pubblico istituto di previdenza, investito della personalita' giuridica, onde sia provveduto agli impegni in corso.
Estinti che siano gl'impegni per i quali la societa' di previdenza ha contratto obblighi prima del suo scioglimento, l'istituto di cui sopra potra' disporre della riserva di previdenza, nel modo che credera' migliore, in pro delle famiglie dei soci viventi e defunti, e secondo i criterii dello statuto della societa' stessa.
Parimenti disporra' del capitale di riserva del fondo sovvenzioni.
Art. 61
Art. 61.
Per discutere dello scioglimento della societa' l'assemblea dovra' essere convocata in seduta speciale.
Statuto-Tabelle
TABELLE
Tabella A. - AMMONTARE della pensione annua vitalizia di diritto pagabile a rate mensili per un contributo obbligatorio mensile di L.
TRE da versarsi al Fondo Pensioni.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B. - PREMI unici e CONTRIBUTI annuali o mensili da corrispondersi, mediante versamenti facoltativi anticipati al Fondo Assicurazioni, dai Soci che desiderano assicurare un capitale di L. 1000 pagabile alla loro morte alle persone della loro famiglia o ad altre persone da essi designate.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C. - CONTRIBUTI mensili facoltativi anticipati da versarsi al Fondo Assicurazioni onde ottenere un sussidio di vecchiaia di L. 1000 annue, pagabili a rate bimestrali posticipate a partire dal 55°, 60° o 65° anno di eta'.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella D. - ASSEGNO annuo vitalizio in cui puo' essere convertito il sussidio in caso di morte per ogni L. 1000 di capitale.
Art. 17, lettera c dello Statuto.
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Tabella E. - SUSSIDIO pagabile per una sola volta in caso di morte alla famiglia od altre persone designate dal Socio che dichiari di versare il contributo mensile obbligatorio di L. 3 al Fondo Assicurazioni.
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(Tabelle pubblicate nella Raccolta Ufficiale - anno 1892 - Parte Supplementare)