Che costituisce in ente morale l'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato ed approva il relativo statuto organico. (092U0090)
Art. 21
Art. 21. - Spetta pure al Presidente di provvedere a tutti gli atti che non ammettono dilazione, e di riferirne al Consiglio convocato, ove occorra, anche straordinariamente.