Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sulle polizze di carico a favore della camera di commercio ed arti di Messina. (9200032R)
Preambolo
Visto il regio decreto 31 gennaio 1870, n. MMCCCXI col quale la camera di commercio ed arti di Messina fu autorizzata ad imporre una tassa sulle polizze di carico di esportazione e pel cabotaggio per fuori provincia, ad esclusione delle polizze di carico per le merci d'importazione e pel cabotaggio da un punto all'altro della provincia;
Viste le deliberazioni 10 dicembre, 12 dicembre 1891 e 20 gennaio 1892 della camera di commercio anzidetta;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
UMBERTO I Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri reggente il Ministero di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
E' approvato e reso esecutivo il regolamento per l'applicazione della tassa sulle polizze di carico stabilita col regio decreto 31 gennaio 1870, n. 2311, a favore della camera di commercio ed arti di Messina, secondo l'unito testo, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 gennaio 1892.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 6 febbraio 1892.
Reg. 183. Atti del Governo a f. 126. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri.
A. Di Rudini'.
Regolamento
Art. 1
REGOLAMENTO
per l'applicazione della tassa sulle polizze di carico
Art. 1.
La tassa sulle polizze di carico, autorizzata col real decreto del 31 gennaio 1870, potra' essere riscossa per esercizio diretto o per appalto.
Art. 2
Art. 2.
Nel caso di esercizio diretto la esazione della cennata tassa sara' fatta da speciali agenti della camera appoderati presso ciascuna dogana della provincia contemporaneamente al rilascio della bolla di pagamento dei dazi di esportazione sui generi per l'estero o al rilascio della corrispondente bolla di cauzione pei generi di cabotaggio per fuori provincia.
La camera potra' stabilire un ufficio di controllo.
Art. 3
Art. 3.
In prova dell'adempito pagamento della tassa, sara' rilasciata dall'agente incaricato della riscossione, una bolletta a madre e figlia, nella quale saranno indicati:
a) l'ufficio da cui si stacca la bolletta;
b) il numero d'ordine;
c) la data;
d) il nome e cognome dello speditore;
e) la specie e la quantita' dei generi esportati per l'estero o spediti in cabotaggio fuori provincia;
f) la somma esatta;
g) il numero della relativa bolla doganale;
h) la firma del ricevitore.
La detta bolletta sara' controfirmata dall'ufficiale del controllo, ove quest'ufficio sara' istituito.
Art. 4
Art. 4.
I libri delle bollette, forniti a spese della camera saranno numerati carta per carta e contrassegnati col suggello della camera medesima.
Ciascun libro portera' il visto del presidente della camera e la indicazione del numero delle bollette contenute.
Non possono nelle bollette farsi cancellature o correzioni, accadendo qualche errore la intiera bolletta sara' sottolineata in modo da potersene leggere il contenuto.
I tronchi dei registri, ovvero i libri contenenti le bollette madri, saranno, appena esaurite le bollette figlie, restituiti alla camera e custoditi nei suoi archivi.
Art. 5
Art. 5.
I diritti e doveri degli agenti di riscossione e di controllo, saranno fissati dalla camera con speciali convenzioni.
Art. 6
Art. 6.
Alla fine di ogni mese ciscun ricevitore spedira' alla camera un quadro sopra apposito modello indicante dettagliatamente le operazioni del mese.
Art. 7
Art. 7.
Il versamento della tassa sara' fatto non piu' tardi di tre giorni dalla fine del mese presso la tesoreria della camera, la quale rilascera' analoga ricevuta.
E' fatta facolta' agl'incaricati dell'esazione della tassa residenti fuori Messina, di valersi del mezzo postale intestandone il vaglia al tesoriere, in quale caso lo scontrino terra' luogo di ricevuta.
La spesa relativa sara' a carico dell'esattore.
Art. 8
Art. 8.
La camera, quando lo voglia, potra' appurare la regolarita' della riscossione della tassa e delle scritture che vi si riferiscono.
Di cotesta regolarita' sono responsabili gli esattori.
Art. 9
Art. 9.
Contro la liquidazione della tassa e' ammesso il reclamo, in via amministrativa, alla camera nel termine di cinque giorni dal pagamento di essa, ed ove gl'interessati non si accontenteranno delle sue decisioni, potranno ricorrere ai tribunali ordinari, osservate le regole di competenza ed i termini prescritti dalle leggi vigenti.
Art. 10
Art. 10.
Il reclamo avverso le liquidazioni non sospende il pagamento della tassa contestata, ma da' diritto al rimborso se favorevolmente accolto.
Art. 11
Art. 11.
Nel caso di appalto, la camera stabilira' il relativo capitolato d'oneri a norma del presente regolamento.
Art. 12
Art. 12.
All'appaltatore vengono concessi i medesimi diritti pertinenti alla camera per la riscossione della tassa, la quale sara' percepita in base alla tariffa annessa al regio decreto 31 gennaio 1870, dichiarandosi a maggior chiarimento che, sotto la voce olii volatili, s'intendono gli olii essenziali e le essenze di limone, arancio, bergamotto ed ed ogni altro esperide.
Sotto la voce di sal tartaro, s'intende anche il tartaro grezzo e la feccia di vino, e sotto nome di semenza agraria, ogni specie di semenza agraria, sia o no colpita da tassa doganale.
Art. 13
Art. 13.
Saranno esonerate soltanto dalla tassa camerale le merci, di cui in detta tariffa, che arriveranno nel porto di Messina, spedite con bolletta di uscita diretta e destinate ad essere qui trasbordate ed escluse quelle previste dall'articolo 1 del detto regio decreto.
Art. 14
Art. 14.
L'importatore od esportatore delle merci, dovra' esibire all'agente di riscossione della tassa camerale la polizza di carico.
L'importo del nolo, su cui sara' determinata la tassa, risultera' dai documenti predetti e qualora sorgano dei dubbi sulla veracita' di essi, avra' diritto l'appaltatore farsi esibire dal capitano del legno il manifesto di bordo e sovr'esso sara' liquidato l'ammontare della tassa dovuta.
E' fatta facolta' all'appaltatore, per l'accertamento del peso delle merci, valersi a sue spese del metodo di scandaglio.
Art. 15
Art. 15.
La dogana non rilascera' permessi di consegna o d'imbarco di merci, se non le sia esibita la bolletta comprovante il pagamento della dovuta tassa camerale.
Art. 16
Art. 16.
Qualora nell'imbarco di una merce il nolo non sia stato precedentemente stabilito o che non siasi in grado di potere esibire la polizza di carico, lo esportatore paghera' allo appaltatore un deposito in conformita' alla succitata bolletta sulla base della tassa media stabilita per tutte le voci della tariffa, salvo a richiedere il rimborso o a pagarne il di piu' dopo espletate le operazioni doganali ed esibita la polizza di carico.
Nel caso di contestazione sull'applicazione della tassa, e' concesso alle parti il reclamo nei modi, termini e competenze stabilite dagli articoli 9 e 10.
Art. 17
Art. 17.
L'appaltatore per la riscossione della tassa godra' dei mezzi privilegiati concessi dalla legge per la riscossione dei dazi di consumo.
Art. 18
Art. 18.
Dei pagamenti fatti l'appaltatore rilascera' quietanza al contribuente, staccandola da apposito registro a matrice colle norme degli articoli 3 e 4.
Art. 19
Art. 19.
Chi vuole essere ammesso all'esperimento dell'asta, deve presentare analoga domanda in carta da bollo accompagnata da una cauzione provvisoria, rispondente al ventesimo annuale del prezzo stabilito a base della licitazione; dimostrare altresi' di essere cittadino italiano e di non essere stato giammai condannato a pene criminali o correzionali per qualsiasi reato e di avere mantenuta sempre ottima condotta.
L'aggiudicatario, infra il termine di cinque giorni, dal seguito deliberamento, dovra' depositare presso la cassa dei depositi e prestiti la cauzione definitiva.
Sara' inoltre nel detto termine tenuto a presentare un fideiussore di pieno gradimento della camera.
Art. 20
Art. 20.
La detta cauzione definitiva e' stabilita nella somma corrispondente ad un sesto dell'annuo canone di aggiudicazione.
Spetta alla camera riconoscerne la idoneita' ed accettarla.
Art. 21
Art. 21.
Le cauzioni suddette saranno prestate o in danaro contante, ovvero in equivalente valore di rendita sul gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia, ragguagliata a cinque punti meno del corso medio dell'ultima quindicina, immediatamente precedente a quella in corso nella quale viene effettuato il deposito.
Art. 22
Art. 22.
E' in facolta' della camera accettare del pari in cauzione cartelle di credito fondiario ragguagliate come nel precedente articolo od anco buoni del tesoro.
Se la cauzione viene per qualunque causa diminuita di valore, l'appaltatore, infra i 5 giorni dall'avviso che ricevera' dalla presidenza, per sola lettera raccomandata con la ricevuta di ritorno, dovra' fornire immediatamente il supplemento sempre col ragguaglio di cui sopra.
I pagamenti del canone dovranno essere eseguiti dallo appaltatore presso la tesoreria della camera di commercio per decade anticipatamente; sara' compreso nella decade il giorno trentuno e negli anni bisestili il ventinovesimo giorno bastera' a compirla.
I detti pagamenti saranno fatti in moneta avente corso legale nel Regno, escluso il bronzo.
Non sara' ricevuta moneta d'argento divisionaria oltre il cinque per cento sull'importare totale di ciascun versamento quindicinale.
Art. 23
Art. 23.
Ad ogni ritardo di pagamento in scadenza e per la sola venuta del giorno, l'appaltatore e' assoggettato alla multa di centesimi 25 al giorno per ogni 100 lire sulla somma o residuo dovuto; salvo il diritto alla camera di procedere esecutivamente contro l'appaltatore o di ritenere risoluto il contratto come meglio a lei piacesse e chiedere la rifazione dei maggiori danni, ritenendosi dall'appaltatore rinunziato il beneficio della mora ed invece dedottaa per ogni effetto di legge, la clausola risolutiva espressa.
Art. 24
Art. 24.
Nessuna eccezione potra' dedursi dall'appaltatore pel non pagamento del prezzo del canone in scadenza che non si, quella di pagamento, ne' alcuna giustificazione di esso, che non risulti da regolare quietanza rilasciata dal tesoriere della camera col visto del presidente, nei modi di legge.
Art. 25
Art. 25.
Niun caso, ancorche' fortuito o di forza maggiore, dispensa l'appaltatore dall'obbligo di effettuare il versamento della intera somma dovuta alle scadenze stabilite.
La quietanza del canone di una decade, non fa fede che per essa e non giustifica i pagamenti delle decadi precedenti.
Art. 26
Art. 26.
Ove sia riconosciuto per sentenza divenuta esecutiva o per parere della camera, nel caso di non seguita contestazione giudiziaria, che l'appaltatore abbia pretesa tassa non dovuta o contravvenuto in qualsiasi modo al presente regolamento ed alle leggi in vigore, sara' inflitta al medesimo appaltatore una multa da fissarsi dalla camera, estensibile da lire 5 a 500.
Le dette multe saranno destinate a scopi di beneficenza.
Art. 27
Art. 27.
Tutte le spese di riscossione resteranno a carico dello appaltatore.
La camera fornira' soltanto allo stesso, controfirmati dalla presidenza, i bollettari di riscossione, e cio' successivamente ed a misura che ciascuno sara' esaurito, dovendo le matrici ritornare negli archivi della camera entro il termine di giorni 5 dalla data dell'ultima bolletta, considerandosi l'appaltatore mero e semplice depositario.
Art. 28
Art. 28.
La camera ha il diritto di delegare uno o piu' impiegati per controllare l'andamento del servizio e raccogliere le indicazioni necessarie per la statistica. L'appaltatore ha l'obbligo di prestarsi a qualunque richiesta dei medesimi.
Art. 29
Art. 29.
Sara' obbligo dello appaltatore tenere un apposito ufficio nei luoghi di riscossione della tassa ed in prossimita' dell'ufficio doganale ed esibire, per l'analoga visione, i registri al presidente della camera od a persona da lui specialmente delegata.
Sara' pure l'appaltatore tenuto ogni fine mese rimettere alla presidenza della camera i quadri delle esazioni fatte, in conformita' dei modelli che saranno stampati a cura e spese della camera e consegnati all'appaltatore.
Art. 30
Art. 30.
Insorgendo delle difficolta' per la esecuzione del capitolato d'oneri nel caso di appalto, la soluzione della questione, ove non potra' essere appianata dalla presidenza, sara' deferita ad uno o tre arbitri od amichevoli compositori.
Nel caso di piu' arbitri, le parti sceglieranno ciascuno di loro, e di due scelti nomineranno il terzo. Ove fra questi non vi sara' accordo, il terzo arbitro sara' scelto dal presidente del tribunale civile di Messina. Il lodo che presenteranno gli arbitri o l'arbitro sara' inappellabile.
Art. 31
Art. 31.
Nell'appello sara' ammessa l'offerta del vigesimo infra gli otto giorni dal primo deliberamento; su detta offerta si aprira' il nuovo incanto, che rimarra' definitivo.
Art. 32
Art. 32.
La camera non deliberera' la restituzione della cauzione definitiva all'appaltatore, se non dopo spirato il termine pel quale l'appalto e' proceduto, adempiute tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e definite inappellabilmente tutte le quistioni in corso, sia in rapporto alla camera, sia in rapporto ai contribuenti, fermo il disposto dell'articolo 23, ed in tutti i casi di risoluzione di contratto, sara' proceduto a nuova aggiudicazione a carico dell'appaltatore, che decadera' immediatamente da ogni diritto, perdera' il deposito dato in garanzia e rispondera' delle spese e dei danni solidalmente al fideiussore.
Art. 33
Art. 33.
Tutte le spese d'incanto, a cominciare dagli avvisi fino alla tassa di registro del relativo contratto e di tutti gli atti correlativi, compresa la copia esecutiva del contratto medesimo da rilasciarsi alla camera, resteranno sempre a carico dell'appaltatore.
Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
A. DI RUDINI'.