Che costituisce in ente morale l'asilo infantile Regina Margherita in Sarteano, autorizza la sua amministrazione ad accettare l'eredita' Frontini e ne approva lo statuto. (9200049R)
Preambolo
Vista l'istanza del presidente del comitato direttivo dell'asilo infantile «Regina Margherita» in Sarteano (Siena) per la costituzione in ente morale dell'asilo stesso, l'approvazione del relativo statuto organico, e l'autorizzazione ad accettare l'eredita' disposta a favore del pio istituto da Apollinare Frontini coi testamenti pubblici 26 agosto e 30 settembre 1888, nei rogiti del notaio Giuseppe Carloni;
Visti gli atti, dai quali risulta che il detto asilo funziona da parecchi anni per contributo di soci, e che al 30 settembre 1887 aveva gia' un patrimonio costituito del valore di oltre lire seimila;
Visto lo statuto organico deliberato per l'amministrazione dell'asilo stesso;
Visti i testamenti sopracitati e gli atti relativi alla suddetta istanza, giusta i quali Apollinare Frontini chiamava erede nella proprieta' delle sue sostanze immobiliari l'asilo, e nell'usufrutto Bronzi Filomena alla quale legava ancora la proprieta' dei mobili;
Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Sarteano 8 marzo 1889, della deputazione provinciale 30 novembre 1888 e della giunta provinciale amministrativa 30 dicembre 1890;
Viste le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 giugno 1850, n. 1037, nonche' il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Ritenuto che la eredita' devoluta all'asilo, detratti gli oneri dei quali e' gravato, offre un valore di circa lire quindicimila;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il parere del consiglio di Stato;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
L'asilo infantile Regina Margherita, esistente in Sarteano e' costituito in ente morale, e la sua amministrazione e' autorizzata ad accettare l'eredita' come sopra disposta da Apollinare Frontini.
Art. 2.
E' approvato lo statuto organico del detto asilo in data 18 ottobre 1891, composto di 30 articoli, previa modificazione degli articoli 13 e 14 nei seguenti termini:
«Articolo 13. - I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea degli azionisti; durano in carica cinque anni e non possono essere rieletti, senza interruzione, piu' di una volta.»
«Articolo 14. - Chi surroga membri scaduti anzi tempo, rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il predecessore.»
Il detto statuto sara' visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 gennaio 1892.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 17 febbraio 1892.
Reg. 183. Atti del Governo a f. 152. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri.
G. Nicotera.