Che abolisce, nell'estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto, le servitu' di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo in alcuni comuni o frazioni di comuni delle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forli', Ravenna, Bologna e Ferrara. (091U0510)
Art. 20.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))