Che estende fino a lire 2000 l'importo dei crediti per tasse sugli affari o proventi demaniali nei quali gli Intendenti di Finanza possono ordinare l'annullamento quando siano riconosciuti inesigibili. (091U0440)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))