Con il quale i militari di 1ª e 2ª categoria ed i cittadini inscritti sulle liste di leva, che si trovano all'estero senza autorizzazione o passaporto, sono ammessi regolarizzare la loro posizione per mezzo delle Regie Autorita' consolari. (091U0279)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))