Che concede alla Societa' anonima costituita in Roma, sotto il titolo di «Istituto Italiano di credito fondiario» l'esercizio del credito fondiario nel Regno, approvandone l'annesso statuto con le indicate modificazioni. (091U0222)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))