Con il quale e' concessa l'importazione temporanea dei filati di pelo di cammello per la fabbricazione di cinghia per trasmissione, e dei rottami di ottone per essere rifusi e ridotti in fogli, in spranghe, in fili ed in lavori. (091U0243)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))