Che autorizza il prelevamento del deposito di garanzia di biglietti di Stato dell'annua rendita di lire 5,500,000 col godimento dal 1° gennaio 1891, con sostituzione di equivalente quantitativo di obbligazioni di Stato 4% netto. (091U0158)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))