Che stabilisce che i bastimenti addetti al trasporto di passeggieri per viaggi di lunga navigazione siano provveduti dei medicinali e degli oggetti indicati nella tabella A annessa al presente decreto. (091U0052)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Tabelle
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((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))