Che erige in corpo morale il lascito «Mora Rizzieri» per l'educazione dei giovani maschi di Breno e ne approva lo statuto. (9100091R)
Preambolo
Considerato che Lodovica Mora, con testamento 3 giugno 1854, nominava erede della sua sostanza la madre Francesca Rizzieri, rimaritata in Taboni, facendole obbligo di adoperare la sua eredita' per qualche opera che dia gloria al nostro Dio con vantaggio delle anime, come per l'educazione di giovani maschi, al fine di non lasciarli bevere le false dottrine, come purtroppo al giorno di oggi si pratica nella maggior parte dell'educazione in citta';
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda fatta dal comune di Breno, in provincia di Brescia, per essere autorizzato ad accettare il lascito disposto da Lodovica Mora e da Francesca Rizzieri per l'educazione dei giovani maschi in Breno, nonche' per ottenere la erezione in corpo morale del lascito medesimo e l'approvazione del relativo statuto organico;
Che la madre della Mora non procedette alla esecuzione della disposizione succitata, ma nel suo testamento 23 dicembre 1861, dichiaro' che conservato il capitale della eredita' pervenutale dalla figlia, se ne dovessero erogare i frutti nella istituzione in Breno di una scuola maschile superiore alle elementari;
Che l'amministrazione della eredita' Rizzieri, approvata la consistenza della sostanza pervenuta dalla Mora alla madre, ne consegnava sino dal gennaio 1867 in nome degli eredi della Rizzieri i titoli e il valsente al comune di Breno, dichiarando ad esso devoluta la cura di dar vita ad una istituzione secondo gli intendimenti delle due testatrici;
Che da parte del comune furono venduti gli stabili e riscossi i crediti della eredita' Mora, la quale si trovo' cosi', al netto, ridotta ad un effettivo di lire 46,516.38 della qual somma il comune, che si era valso per le sue necessita' del denaro che ritraeva dalle vendite e riscossioni suddette, si e' riconosciuto debitore ed ha iscritto, a cominciare dall'anno 1886, l'interesse annuo nel proprio bilancio;
Che il consiglio provinciale scolastico di Brescia in adunanza 21 marzo 1888, ha espresso voto favorevole alla costituzione del lascito Mora Rizzieri in ente giuridico, e che in questo senso si e' pure espresso la deputazione provinciale in adunanza 17 aprile 1888;
Che nei riguardi della legge 5 giugno 1850, non emergono osservazioni sull'accettazione del lascito dianzi accennato da parte di questo nuovo ente giuridico;
Che il proposto statuto organico merita di essere approvato, corrispondendo esso ai fini delle testatrici;
Veduta la legge del 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regolamento approvato con R. decreto del 26 giugno 1864, n. 1817;
Sentito il consiglio di Stato;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Il lascito Mora Rizzieri per l'educazione dei giovani maschi in Breno e' eretto in corpo morale.
Art. 2.
Il nuovo ente giuridico medesimo e' autorizzato ad accettare le donazioni disposte coi testamenti 3 giugno 1854 e 23 dicembre 1861, dianzi accennati.
Art. 3.
E' approvato lo statuto organico per la fondazione Mora Rizzieri in Breno, annesso al presente decreto, composto di 13 articoli e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 gennaio 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 12 marzo 1891.
Reg. 178. Atti del Governo a f. 80. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
P. Boselli.
Statuto
Art. 1
STATUTO ORGANICO per l'amministrazione del legato Mora Rizzieri da erigersi in corpo morale
Art. 1.
Il legato Mora Rizzieri che ha sede nel comune di Breno trae la sua origine dai testamenti olografi delle signore: Mora Lodovica fu D.r Bartolomeo in data 3 giugno 1854, e della di costei madre Rizzieri Francesca fu Giovanni Battista vedova Mora, in data 23 dicembre 1861.
Art. 2
Art. 2.
Esso legato ha per iscopo d'istituire, od in qualsiasi altro modo sussidiare una scuola maschile superiore alle elementari.
Art. 3
Art. 3.
I mezzi con i quali il legato provvede allo scopo sono i redditi di un capitale di lire 46,516.38 dovute dal comune di Breno, al quale era pervenuto per effetto delle retrocitate disposizioni testamentarie.
Art. 4
Art. 4.
Il legato e' amministrato da una commissione di tre membri che verranno nominati dal consiglio comunale.
Art. 5
Art. 5.
Sara' dovere quindi della commissione di curare che in ogni anno nella occasione della compilazione del bilancio del comune, venga inscritta nella parte passiva la quota d'interesse spettante al legato, che viene stabilito nella misura del 5 per cento, da depurarsi dall'importo della tassa di ricchezza mobile.
Art. 6
Art. 6.
Sara' dovere inoltre della stessa commissione di diligentare l'emissione del regolare mandato degli interessi per essere erogati in quel modo che sara' stabilito.
Art. 7
Art. 7.
Avvenendo che per qualsiasi caso o per circostanza di forza maggiore avesse a mancare l'opportunita' od il mezzo di poter erogare i redditi del legato nei sensi ed a seconda delle intenzioni delle pie testatrici, non sara' sospeso per questo l'obbligo nel comune di corrispondere l'interesse nella stabilita misura, ma dovra' la commissione far constare con regolare deliberazione sanzionata dal consiglio comunale ed omologata dall'autorita' tutoria, che l'ammontare di detto interesse e' stato imputato ad aumento del capitale.
Art. 8
Art. 8.
Per la trattazione degli affari concernenti il legato, la commissione terra' regolari adunanze ordinarie e straordinarie ogni qualvolta lo richiedera' il bisogno, sia per volonta' del presidente, o di chi ne fa le veci, sia per domanda di due membri della commissione stessa, e sia per ordine dell'autorita' tutoria.
Art. 9
Art. 9.
Per le convocazioni, la legalita' delle deliberazioni, i metodi di votazione, ecc., la commissione si atterra' a quanto dispone la legge comunale e relativo regolamento.
Art. 10
Art. 10.
Gli atti, i verbali delle deliberazioni e quant'altro avra' riferimento al legato, dovranno conservarsi in appositi registri e fascicoli.
Art. 11
Art. 11.
La commissione, di cui all'art. 4, informera' annualmente il consiglio provinciale scolastico se e come vennero erogate le rendite del legato, e verificandosi il caso di cui all'art. 7, dovra' egualmente assicurare adempimento dato agli ulteriori incombenti portati da detto articolo.
Art. 12
Art. 12.
A servizio dell'amministrazione del legato sono addetti gl'impiegati e l'esattore del comune, senza titolo per questi a speciali onorari o gratificazioni.
Art. 13
Art. 13.
Lo stabilire il modo di erogare i redditi del legato, i quali non dovranno essere per qualsiasi motivo distolti dalla loro destinazione, spettera' in ogni caso al consiglio comunale, le cui deliberazioni non saranno valide se non coll'intervento di due terzi dei suoi membri.
Breno, 3 agosto 1888.
Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
P. Boselli.