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Che aggrega il comune di Forcabobolina alla Sezione elettorale di Chieti. (090U7197)

Art. 1.


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Forcabobolina per la sua aggregazione alla Sezione elettorale di Chieti;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Forcabobolina ha 94 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Forcabobolina e' aggregato alla Sezione elettorale di Chieti del 1° Collegio di Chieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addi' 7 novembre 1890.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.