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Che erige in ente morale il comitato per la cura dei poveri scrofolosi in Bergamo e ne approva lo statuto. (9003921R)

Art. 1.



Il comitato per la cura dei poveri scrofolosi della citta' di Bergamo e' eretto in ente morale.

Art. 2.



E' approvato il relativo statuto organico in data 1° aprile 1890, composto di venti articoli, a condizione che l'articolo 14 venga coordinato con le disposizioni degli articoli 10, 11, 14 e 15 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972; che l'articolo 17 sia modificato nel senso che le deliberazioni debbano essere sempre prese a maggioranza assoluta di voti e che vi siano aggiunte le seguenti disposizioni:

«I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.
Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sara' fatta menzione.

«I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunciata dal comitato ed il prefetto la puo' promuovere.»

Il detto statuto sara' visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Nostro ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addi' 11 settembre 1890.

UMBERTO.

Registrato alla Corte dei conti addi' 24 settembre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 145. Fumagalli.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

F. CRISPI.