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Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio e depositi di Pescia. (9003847R)

Art. 21


Art. 21.

Il consiglio nomina gli impiegati della cassa sulla proposta del direttore: cioe' un ragioniere, un cassiere, il quale deve prestare cauzione nei modi e misura stabiliti dal consiglio, e gli aiuti che credera' opportuni; ne determina il numero, le attribuzioni, gli stipendi, le cauzioni; li promuove, li colloca a riposo, ed assegna loro, alle loro vedove o figli minori, le pensioni da liquidarsi a tenore del regolamento relativo.