Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio e depositi di Pescia. (9003847R)
Art. 21
Art. 21.
Il consiglio nomina gli impiegati della cassa sulla proposta del direttore: cioe' un ragioniere, un cassiere, il quale deve prestare cauzione nei modi e misura stabiliti dal consiglio, e gli aiuti che credera' opportuni; ne determina il numero, le attribuzioni, gli stipendi, le cauzioni; li promuove, li colloca a riposo, ed assegna loro, alle loro vedove o figli minori, le pensioni da liquidarsi a tenore del regolamento relativo.