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Che espropria, dichiarandolo di pubblica utilita', il fondo esistente sull'area dell'Anfiteatro di Siracusa. (090U6958)

Art. 1.


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Considerando la convenienza che i ruderi dell'Anfiteatro Greca in Siracusa siano sottratti alla proprieta' privata e vengono in proprieta' dello Stato;

Vista l'istanza 17 settembre 1887 con cui il R. Commissario dei Musei e degli scavi chiedeva che fosse dichiarata di pubblica utilita' l'espropriazione di un pezzo di terreno di proprieta' Benanti compreso nel recinto dell'Anfiteatro Greco;

Visto che furono adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 4, 5, 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2559 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita';

Visti gli articoli 12 e 84 della detta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sopra proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' dichiarata di pubblica utilita' a favore dello Stato, rappresentato dal R. Commissariato per le Antichita' e Belle Arti di Sicilia, l'espropriazione del fondo dei Fratelli Giovanni, Salvatore, Alessandro, Francesco Benanti, esistente sull'area dell'Anfiteatro di Siracusa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 giugno 1890.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.