Che autorizza la vendita dei beni dello Stato, descritti nell'annessa tabella. (090U6911)
Art. 1.
E' autorizzata la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire settemilatrecentoquarantaquattro e centesimi 93 (L. 7344,93);
L'alienazione si fara' con le norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, N. 2560 (Serie 2ª);