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Che riforma il regolamento organico del 28 maggio 1855 dell'orfanotrofio femminile di Cuneo. (8903578R)

Art. 1.



E' approvata la proposta riforma del regolamento organico 28 maggio 1855 dell'orfanotrofio femminile di Cuneo; e conseguentemente agli articoli 6, 7 e 10 del regolamento stesso sono sostituiti i seguenti:

«Art. 6. Il presidente e' nominato dal consiglio comunale e rimane in carica per un quinquennio seguendo lo stesso turno stabilito per le congregazioni locali di carita'.

Art. 7. I membri elettivi sono nominati dal consiglio comunale; tre fra i confratelli della Misericordia, e due liberamente fra i cittadini; debbono gli uni e gli altri avere gli stessi requisiti, di cui all'articolo 38 del regolamento approvato con regio decreto del 21 dicembre 1850.

Art. 10. In caso di vacanze ordinarie o straordinarie dei membri elettivi, il presidente ne dara' avviso al sindaco, il quale provvedera' tosto per la loro surrogazione a norma del presente regolamento.»