Che autorizza il commissario governativo e l'esecutore testamentario dell'eredita' Gallini ad accettare, nell'interesse del pio istituto agricolo vogherese, l'eredita' stessa ed erige detto istituto in corpo morale. (8903550R)
Preambolo
Visto il Nostro decreto 7 giugno 1888, con cui venne nominato un commissario governativo per la gestione dell'eredita' lasciata allo Stato dal fu comm. ingegnere Carlo Gallini per la fondazione in Voghera di un pio istituto agricolo di beneficenza e di istruzione, ed al commissario stesso venne dato incarico di provvedere alla ultimazione dello inventario dei beni e delle proprieta' costituenti la eredita' suddetta, di procedere alla dichiarazione di accettazione della medesima col beneficio dell'inventario, di predisporre le pratiche pel giuridico riconoscimento dell'istituto, e di compiere tutti gli atti inerenti all'amministrazione e conservazione dell'asse ereditario;
Visti gli inventari della eredita', liquidata nel valore nitido di lire 1,281,046.36, depurato dei legati ed oneri;
Vista l'istanza prodotta dal commissario governativo e dall'esecutore testamentario del defunto comm. Gallini per ottenere l'autorizzazione ad accettare la eredita' di che trattasi, e la erezione del pio istituto agricolo vogherese in ente morale;
Visti i ricorsi dei successibili alla eredita' stessa, e ritenuta la loro inattendibilita';
Visti gli art. 15, n. 3 e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, ed unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037, nonche' il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Visti i pareri 10 aprile, 9 luglio e 4 ottobre 1889 del consiglio di Stato;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Il commissario governativo e l'esecutore testamentario per la provvisoria gestione della eredita' Gallini sono autorizzati ad accettare, da parte dello Stato erede e nell'interesse del pio istituto agricolo vogherese, la eredita' stessa, respinta ogni contraria o diversa domanda.
Art. 2.
Il pio istituto agricolo suddetto viene eretto in corpo morale, e sara' amministrato nei modi e colle forme da determinarsi in apposito statuto organico, che verra' presentato entro congruo termine alla Nostra sanzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi' 28 ottobre 1889.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 15 novembre 1889.
Reg. 171. Atti del Governo a f. 63. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
F. Crispi.