N NORME. red.it

Che istituisce in Trani (Bari) un R. Liceo-ginnasio. (089U6322)

Preambolo
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le leggi sulla Pubblica Istruzione;
Veduto che per la convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il municipio di Trani, in data 21 decembre 1888, e' stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Liceo-ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale scientifico e non scientifico necessario, ma di corrispondere altresi' all'erario dello Stato la somma annua di lire trentacinquemila ottocentosessantotto (L. 35,868);
Veduto il bilancio di previsione della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1888-89:
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.



Nella citta' di Trani, a cominciare dal 1° ottobre 1889, e colle condizioni sovraccennate, e' istituito un Regio Liceo-ginnasio da mantenersi nella forma prescritta dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1861 per le provincie napoletane e dalle leggi 30 giugno 1872, N. 893 (Serie 2ª), e 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 28 luglio 1889.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.