Che approva la unita convenzione pel mantenimento della R. Scuola dei sordo-muti, annessa al Real Albergo dei Poveri di Napoli, concordata fra il Governo e il sopraintendente generale del Real Albergo suddetto. (089U5959)
Art. 21
Art. 21.
La nomina del direttore e dei maestri delle classi, previo concorso per titoli e per esame insieme, sara' fatta dal Consiglio di Amministrazione del Pio luogo ed approvata dal Prefetto che la notifichera' ali Ministro della Pubblica Istruzione.
La revoca e sospensione dei maestri, del direttore e degli altri addetti alla sorveglianza ed assistenza della scuola e convitto dei sordomuti e delle sordomute sono sempre affidate al prudente arbitrio del Consiglio del Pio luogo.