Che istituisce un regio liceo in Caltagirone (Catania). (088U5560)
Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA.
Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725, pubblicata anche in Sicilia dal decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860;
Vedute le leggi 30 giugno 1872, N. 893 (Serie 2ª) e 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2ª);
Veduto che per la convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Municipio di Caltagirone in data 20 febbraio 1888, e' stabilito che lo stesso comune a fin di ottenere che nella detta citta' sia istituito un Liceo governativo, si obbliga fra le altre condizioni non solo di provvedere il locale e tutto il materiale scientifico e non scientifico necessario, ma di corrispondere altresi' all'Erario dello Stato la somma annua di lire diciassettemila (lire 17,000);
Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1888-89;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nella citta' di Caltagirone, a cominciare dal 1° ottobre 1888, e colle condizioni sovraccennate, e' istituito un Regio Liceo da mantenersi nella forma prescritta dalle leggi 13 novembre 1859, 30 giugno 1872 e 23 giugno 1877, e dal decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860 predetto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° luglio 1888.
UMBERTO.
P. BOSELLI.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.