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Concernente l'applicazione della Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini. (088U5371)

Art. 1.


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

vista la legge 1° gennaio 1886, n. 3620 (Serie 3ª) e l'altra 18 aprile dello stesso anno, n. 3795 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno ed interim per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini conclusa a Parigi fra l'Italia ed altri Stati il 14 marzo 1884 e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 31 dicembre 1885, sara' applicata dall'Italia a partire dal 1° maggio 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 aprile 1888.

UMBERTO.

Crispi.
G. Saracco.
G. Zanardelli.
B. Brin.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.