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Che autorizza il consiglio dell'universita' israelitica di Firenze ad accettare la eredita' Rimini per la fondazione di un'opera pia, la erige in corpo morale e ne approva lo statuto. (8802885R)

Preambolo
Vista l'istanza 20 febbraio 1888 del presidente del consiglio della universita' israelitica di Firenze, diretta ad ottenere l'autorizzazione Nostra ad accettare la eredita' relitta dal fu cavaliere Abramo Rimini per la fondazione di un'opera pia, la erezione di questa in corpo morale e l'approvazione del relativo statuto organico;
Visto il testamento 20 luglio 1876, nei rogiti Fabbrichesi, con cui il fu cav. Abramo Rimini istitui' erede delle sue sostanze l'universita' israelitica suddetta, con l'obbligo alla medesima di applicarne i redditi alla fondazione di un'opera pia Rimini, avente per iscopo di assegnare sussidi e premi a giovani che vogliano dedicarsi allo studio della lingua, della letteratura e della teologia ebraica;
Visti gli atti e documenti prodotti a corredo, da cui risulta che il valore del patrimonio Rimini e' stato calcolato in lire 24,656.32 come da analogo inventario redatto ai 28 gennaio, 2 e 6 febbraio 1880;
Visto lo statuto organico suddetto, compilato a cura del consiglio della universita' erede in data 1° novembre 1885;
Viste le deliberazioni 20 gennaio 1880 e 23 agosto 1887 della deputazione provinciale di Firenze;
Visti gli articoli 15, n. 3, e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, ed unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037, nonche' il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il parere del consiglio di Stato;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.



Il consiglio della universita' israelitica di Firenze e' autorizzato ad accettare l'eredita' del fu cavaliere Abramo Rimini allo scopo suenunciato.

L'opera pia Rimini e' eretta in corpo morale, e sara' amministrata dalla universita' suddetta in base allo speciale statuto organico di essa opera pia in data l° novembre 1885, composto di undici articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 marzo 1888.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi' 12 aprile 1888.

Reg. 162. Atti del Governo a f. 124. Zainy.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.

F. CRISPI.