N NORME. red.it

Che modifica gli art. 1, 5, 8 e 11 degli statuti della societa' d'incoraggiamento di arti e mestieri della provincia di Milano. (8802816R)

Preambolo
Vista la risoluzione sovrana 9 giugno 1840 colla quale fu autorizzata l'istituzione della societa' per l'incoraggiamento delle arti e mestieri nella provincia di Milano;
Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale dei soci nell'adunanza del 3 aprile 1887 per modificazioni agli articoli 1, 5, 8 e 11 degli statuti sociali;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il parere del consiglio di Stato;
UMBERTO I Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.



Sono approvate le modificazioni apportate colla citata deliberazione 3 aprile 1887 agli articoli 1, 5, 8 e 11 degli statuti della societa' d'incoraggiamento d'arti e mestieri della provincia di Milano, visti d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1888.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi' 6 febbraio 1888.

Reg. 161. Atti del Governo a f. 111. Pellizzoli.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

B. GRIMALDI.

Statuti

Art. 1


STATUTI

della Cassa d'incoraggiamento per le Arti e mestieri della provincia di Milano, pubblicati e messi in vigore per ossequiata disposizione Governativa del giorno 26 dicembre 1840, n. 44900-5605.

Art. 1.

La Cassa d'incoraggiamento per le arti e mestieri, approvata sotto l'osservanza dei presenti statuti con veneratissima sovrana risoluzione 9 giugno 1840, e' un istituto sociale privato subordinato alla suprema vigilanza politica, che ha per oggetto di migliorare le arti utili e le manifatture nella provincia di Milano (1).

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(1) Vedi infine sotto a la modificazione arrecata al presente articolo con deliberazione dell'assemblea generale dei soci nel giorno 3 aprile 1887, approvata con regio decreto 24 ottobre 1887.

Art. 2


Art. 2.

I mezzi principali, coi quali la Cassa arriva a questo scopo, sono i seguenti:

a) Distribuzioni di doni onorifici e d'incoraggiamento, e sovvenzioni a titolo gratuito a favore di preclari artisti, meccanici o fabbricatori, per metterli in grado di apprezzare ed introdurre nella pratica nuovi metodi o macchine, ovvero sciogliere problemi dell'arte giovevoli alle patrie manifatture.

Forma titolo di preferenza, quando il fabbricatore o l'artista e' stato educato alle Scuole tecniche d'arti e mestieri dalla sovrana munificenza concesse a queste provincie.

b) Distribuzione di medaglie ai capi operai, a favore dei quali concorrono, per parte dei proprietari delle fabbriche, attestazioni di intemerata condotta e di talenti particolari. Queste medaglie non possono essere portate per distintivo.

Art. 3


Art. 3.

La distribuzione dei premi d'incoraggiamento e quella delle medaglie menzionate all'art. 2, lett. a e b, ha luogo in assemblea pubblica annuale di tutti i promotori della Cassa d'incoraggiamento.
Questa seduta solenne e' tenuta nei locali della camera di commercio a cio' interinalmente dalla medesima concessi, sotto la presidenza del regio delegato provinciale, che fara' la distribuzione sovraccennata dopo un discorso da pronunciarsi dal relatore del Consiglio direttivo dei fondi intorno al progresso delle arti utili nella provincia, analogamente al quale si esporra' il programma delle operazioni della Cassa d'incoraggiamento per l'anno successivo.

Art. 4


Art. 4.

La cassa d'incoraggiamento provvede ai fini pei quali e' creata coi mezzi seguenti:

a) Coi frutti del capitale fondiario raccolto col mezzo delle volontarie sottoscrizioni dei negozianti, nella intenzione di perpetuare l'espressione della gratitudine del commercio di Milano verso S. M. l'Imperatore e Re Ferdinando I, per la sua venuta ed incoronazione in Milano nell'anno 1838.

b) Coi frutti di ulteriori donazioni, ed eziandio colle quote annuali che, per accrescere i mezzi disponibili della tassa d'incoraggiamento, saranno offerte da coloro che in qualita' di promotori vorranno accordarle il patrocinio.

Art. 5


Art. 5.

Durante i primi tre anni dalla di lei istituzione, tutti i sottoscrittori al primitivo fondo della cassa d'incoraggiamento, per diritto di fondazione, sono promotori della cassa stessa.

La qualifica di promotori, non che le competenti prerogative, quali risultano dagli articoli seguenti, saranno comuni eziandio ai nuovi ammessi che, dopo la fondazione dell'istituto presente, verseranno un'annua quota non minore di lire 30 (1).

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(l) Vedi in fine sotto b e c le modificazioni arrecate al presente articolo con deliberazione dell'assemblea generale dei soci nel giorno 3 aprile 1887, approvate con regio decreto 24 ottobre 1887.

Art. 6


Art. 6.

Fra i promotori della cassa d'incoraggiamento vengono scelti gli individui destinati a far parte del consiglio direttivo dei fondi, menzionato all'art. 8; non che delle commissioni tecniche, secondo le norme stabilite all'art. 16.

Ogni promotore riceve annualmente un esemplare dell'annuo rendiconto, e dei prospetti ed atti che vengono periodicamente distribuiti dalla cassa d'incoraggiamento.

Art. 7


Art. 7.

Si cessa dall'essere promotore della cassa d'incoraggiamento non rinnovando il pagamento della quota annuale al termine prescritto.

Art. 8


Art. 8.

L'esercizio dei fondi provenienti dagli introiti e' diretto dalla camera di commercio costituita in consiglio direttivo dei fondi. In questa qualita', oltre ai dodici membri di cui e' composta, ammette a formar parte del detto consiglio dodici delegati, scelti da essa a sorte annualmente fra i trentasei promotori che avranno versato in quell'anno una quota maggiore.

Del pari la somma individualmente versata, all'atto della fondazione, dai primi sottoscrittori menzionati all'art. 5, col mezzo di opportuno riparto, produce per ciascun di essi gli eguali effetti della quota annua che viene pagata dagli altri promotori ammessi successivamente (1).

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(1) Vedi in fine sotto d ed e le modificazioni arrecate al presente articolo con deliberazione dell'assemblea generale dei soci nel giorno 3 aprile 1887, approvate con regio decreto 24 ottobre 1887.

Art. 9


Art. 9.

Al consiglio direttivo dei fondi, costituito come all'articolo 8, appartiene l'incasso degli introiti, l'impiego fruttifero dei fondi, il regolamento delle spese, la corrispondenza e le disposizioni tutte sui varii oggetti dipendenti dall'andamento del presente istituto.

Art. 10


Art. 10.

L'impiego dei fondi sara' subordinato alla condizione della sicurezza legale.

Finche' non venga provveduto separatamente per la cauta custodia degli introiti, questi vengono deposti presso il cassiere responsabile della camera di commercio, la normale cauzione del quale sara' estesa anco a garantire i fondi stessi da esso interinalmente ricevuti.

Art. 11


Art. 11.

La rappresentanza del consiglio direttivo dei fondi e' collocata in un presidente e in due presidenti-aggiunti, i quali tutti unitamente ad un relatore vengono eletti dal consiglio stesso nel corpo dei promotori (1).

Il regio delegato della provincia di Milano ha diritto di conoscere le operazioni tutte relative alla cassa d'incoraggiamento, ed anche di presiedere personalmente le sedute del consiglio direttivo dei fondi.

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(1) Vedi avanti a pag. 15 la riforma in data 18 ottobre 1847 percio' che si riferisce alla durata in ufficio della presidenza.

Art. 12


Art. 12.

Qualunque promotore della cassa ha il diritto di presentare al consiglio direttivo dei fondi le sue proposte per accordare premi onorifici incoraggiamenti, sovvenzioni, medaglie, quali sono contemplate dallo scopo prefisso alla cassa d'incoraggiamento, come all'art. 2.

Art. 13


Art. 13.

Il consiglio direttivo dei fondi trasmette per esame la proposizione a quella delle commissioni tecniche, cui la natura della proposizione stessa riguarda.

Art. 14


Art. 14.

La commissione tecnica presenta, con particolare rapporto, la sua opinione sulla proposta; ed ove il rapporto conchiuda favorevolmente, vi unisce un preventivo del fondo da erogarsi per tale oggetto.

Art. 15


Art. 15.

Il consiglio direttivo dei fondi pronuncia sul rapporto della commissione; e se viene riconosciuta l'opportunita' di detto preventivo, decreta il pagamento della somma richiesta dall'oggetto.

Le deliberazioni hanno sempre luogo alla pluralita' dei voti degli intervenuti.

Art. 16


Art. 16.

Le commissioni tecniche si occupano dell'esame delle diverse proposizioni sugli incoraggiamenti, sovvenzioni o premi, ecc., da accordarsi come all'art. 2.

Le commissioni si radunano quante volte il bisogno del loro ufficio richiede; ma presentano mensilmente i loro rapporti.

Art. 17


Art. 17.

Le commissioni tecniche sono scelte fra le persone appartenenti alla classe dei fabbricatori, od altrimenti dotte nelle arti e scienze industriali, e sempre preferibilmente fra i promotori della cassa d'incoraggiamento aventi gli anzidetti requisiti:

a) Vi sara' una commissione che si occupera' del miglioramento dei rami d'industria che dipendono dalle arti meccaniche;

b) Vi sara' una commissione che si occupera' del miglioramento dei rami d'industria che dipendono dalle arti chimiche;

c) Vi sara' una commissione che si occupera' del miglioramento dei rami d'industria che dipendono dall'agricoltura;

d) Vi sara' una commissione che si occupera' del miglioramento dei rami d'industria che dipendono dal commercio.

Art. 18


Art. 18.

Ogni commissione e' composta di nove membri, e dura un anno in funzioni; ma puo' essere confermata.

Art. 19


Art. 19.

Il consiglio direttivo dei fondi, prima dello scadere dell'anno, sceglie membri che debbono formar parte delle commissioni menzionate all'articolo 16.

Art. 20


Art. 20.

Il consiglio, all'occorrenza delle sue sedute, spedisce le lettere di convocazione, accennando gli oggetti da trattarsi.

Art. 21


Art. 21.

Le adunanze hanno luogo almeno una volta al mese, e si tengono nelle sale di ordinaria residenza della societa', dove saranno separatamente conservati i registri, gli archivi delle carte, libri, modelli, ecc., di spettanza della cassa d'incoraggiamento.

Art. 22


Art. 22.

Il consiglio direttivo dei fondi presenta annualmente al regio Governo, nel mese di dicembre, unitamente all'estratto del protocollo di seduta in cui vennero approvati, i bilanci delle entrate e delle erogazioni della cassa, e, all'occorrenza, le proposte per ulteriori modificazioni od aggiunte al piano attuale, quali fossero per essere suggerite dal migliore andamento dell'istituto.

Regolamento


REGOLAMENTO

d'ordine interno per la pratica applicazione dello Statuto della societa' d'incoraggiamento delle Arti e mestieri in Milano.

TITOLO I.

Convocazione delle adunanze.

§ 1. L'assemblea pubblica annuale del corpo dei soci promotori per la solenne distribuzione dei premi ed incoraggiamenti, stabilita all'articolo 3 dello statuto sociale, si terra' nel mese di aprile, anniversario dell'istituzione della cassa d'incoraggiamento.

§ 2. Un'assemblea privata del corpo dei promotori sara' chiamata nel mese di dicembre per trattare degli affari interni nella societa'.

In essa il consiglio direttivo presentera' il bilancio consuntivo e preventivo delle entrate e delle erogazioni, e proporra' il sistema generale delle operazioni dell'istituto per l'anno entrante. In tale assemblea, ove cio' occorra, il consiglio direttivo proporra' eziandio le modificazioni ed aggiunte allo statuto, contemplate all'art. 22 dello statuto stesso. Nella stessa assemblea il consiglio direttivo si costituira' secondo il disposto all'art. 8 dello statuto.

§ 3. Spetta al consiglio direttivo di stabilire il giorno e l'ora per le adunanze generali contemplate ai §§ 1 e 2, le quali saranno chiamate mediante triplice inserzione dell'ordine del giorno nel pubblico foglio.

§ 4. Le adunanze mensili ordinarie del consiglio direttivo dei fondi, dietro diramazione dell'ordine del giorno degli affari a domicilio che vien fatta a cura del relatore, si tengono sempre il primo giovedi' di ogni mese, ed essendo giorno festivo, il giorno susseguente: l'orario per le sedute viene dal presidente stabilito secondo il maggior comodo del consiglio stesso.

§ 5. Per le adunanze straordinarie il giorno viene stabilito dal presidente del consiglio direttivo dei fondi.

§ 6. Richiedendolo l'importanza dell'affare, sara' facoltativo al presidente d'invitare alla seduta del consiglio uno o piu' membri delle commissioni tecniche, ovvero altro dei soci promotori, per mezzo de' cui consigli possa ottenersi un lume particolare.

§ 7. Le commissioni tecniche tengono le loro adunanze almeno una volta al mese, ed anche piu', secondo il bisogno.

§ 8. Il membro della commissione tecnica, chiamato dall'elezione dei suoi colleghi a presiederla in qualita' di segretario per l'anno in corso, spedisce i biglietti di convocazione tanto per le adunanze ordinarie che per le straordinarie, indicando gli oggetti da trattarsi, e il riferente.

Queste adunanze si tengono nel locale di residenza della societa'; e' pero' in arbitrio delle commissioni di scegliere altri luoghi.

TITOLO II.

Ordine delle discussioni nelle sedute del consiglio direttivo: e nelle adunanze generali dei soci promotori.

§ 9. Otto giorni prima dell'adunanza generale privata dei promotori, o della seduta mensile del consiglio, il presidente del consiglio direttivo fa affiggere nel locale della societa' un elenco degli oggetti da trattarsi affinche' ogni membro che desideri tener ragionamento sopra uno dei medesimi, possa prepararsi, e dargliene avviso prima della seduta.

§ 10. Prima che venga dato principio alla seduta, dovra' trovarsi presente il relatore per redigere la nota dei membri intervenuti.

§ 11. All'ora annunziata, il presidente, i membri del consiglio direttivo dei fondi ed i relatori si recano al rispettivo posto. Il presidente apre la seduta, chiamando il relatore alla lettura del protocollo dell'ultima seduta.

§ 12. Non facendosi alcuna obbiezione contro il protocollo, vi appongono la loro firma il presidente ed il relatore: se pero' si fanno delle obbiezioni, queste si sottomettono a consulto, e si notano immediatamente nel protocollo i cambiamenti e le aggiunte che ne risultano. Il protocollo delle sedute viene tenuto dal relatore.
§ 13. Il presidente apre la discussione sugli oggetti messi all'ordine del giorno, invitando a parlare i membri nell'ordine in cui si sono annunziati per prender la parola.

§ 14. I membri assenti possono far leggere e far sviluppare un discorso da altri membri. Non e' pero' lecito di trasmettere ad altri il proprio voto.

§ 15. Qualora durante un ragionamento (art. 13) nasca in uno o piu' membri non prenotati il desiderio di fare delle osservazioni, ne da' avviso pronunciando il proprio nome coll'aggiunto «domando la parola.» Il presidente ne fa annotazione, e accorda a suo tempo la parola a ciascuno nell'ordine accennato.

§ 16. Il membro che parli o legga non puo' essere interrotto durante il suo ragionamento. Spetta al presidente di chiamare, mano a mano, a parlare coloro che lo hanno domandato: gli appartiene eziandio la cura di mantenere l'ordine e la tranquillita' dell'adunanza.

§ 17. Esaurito l'ordine del giorno, il presidente leva la seduta.
(1) § 18. Ogni proposizione d'un membro tendente ad alterare lo statuto dovra' essere presentata in iscritto, e sei giorni prima della seduta del consiglio direttivo; non potra' mai essere sottomessa alla discussione, se non quando sia appoggiata almeno da tre membri del consiglio, mediante rapporto scritto e da essi firmata.

(2) § 19. Ammessa tale proposizione dal consiglio, allora soltanto sara' annunziata nell'ordine del giorno da pubblicarsi per la prossima successiva assemblea annua privata dei soci promotori.

§ 20. Nell'assemblea annua privata, i soci promotori intervenuti eleggono nel loro seno il membro che dovra' presiedere all'adunanza, per l'ordine.

§ 21. I quattro scrutatori della votazione vengono scelti dal presidente dell'adunanza.

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(1-2) Vedi infine le modificazioni portate ai suddetti paragrafi 18 e 19 come da deliberazione presa dall'assemblea generale dei soci nella seduta del 3 aprile 1887.

TITOLO III.

Votazione per procedere ad una risoluzione.

§ 22. Prima di passare alla votazione, il presidente riassume brevemente l'oggetto in discorso, e propone le relative domande con brevita' e concisione, per modo che i votanti abbiano a rispondervi colle precise formolo si' o no.

§ 23. Di regola, la votazione nelle adunanze generali si fa alzandosi o rimanendo a sedere. Solamente nel caso che fosse dubbio da qual parte penda la maggioranza, si procede all'appello nominale.
(3) § 24. Nelle elezioni, ed in generale per affari che risguardino immediatamente le persone, o pel caso speciale che trattisi di statuire sopra una proposta di modificazioni al vegliante statuto, la votazione e' segreta, e si fa sempre per mezzo dello scrutinio, ovvero ballottazione. Questo metodo di votazione puo' anche usarsi ogni qual volta il presidente lo trovi opportuno, e cio' sia domandato da quattro membri.

§ 25. Nelle votazioni segrete precede l'appello nominale dei presenti. Per la legalita' delle adunanze del consiglio direttivo dei fondi dovranno esser presenti, oltre al presidente, 8 votanti almeno dei 24 che lo compongono: le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

§ 26. Nelle assemblee generali private dei soci promotori le decisioni si prenderanno sempre a maggioranza di voti dei presenti.
§ 27. Se nella votazione avviene la parita' dei voti, quello del presidente prepondera.

§ 28. Quando non si ottenga la maggioranza, l'oggetto non potra' mai rimettersi ai voti in quella seduta; ma se cio' torna opportuno, il presidente disporra' perche' venga nuovamente discusso in ulteriore adunanza, o restituito alla rispettiva commissione tecnica o speciale per nuovo rapporto. In tal caso si potra' eziandio istituire pei suddetti affari una speciale commissione.

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(3) Vedi infine la modificazione portata al suddetto paragrafo 24 come da deliberazione presa dall'assemblea generale dei soci nella seduta del 3 aprile 1887.

TITOLO IV.

Cariche ed uffici del consiglio direttivo dei fondi.

§ 29. Formano la rappresentanza del consiglio direttivo dei fondi:

Il presidente del consiglio;

Il primo aggiunto presidente;

Il secondo aggiunto presidente.

Queste cariche, unitamente al relatore del consiglio ed ai membri delle commissioni tecniche, vengono elette dal consiglio direttivo dei fondi, nella sua prima adunanza ordinaria susseguente all'annua assunzione in ufficio del personale del consiglio stesso di cui al paragrafo 2.

§ 30. Il presidente del consiglio direttivo dei fondi rappresenta l'istituto della cassa d'incoraggiamento nelle sue relazioni colle diverse autorita' ed uffici. E' conservatore dell'integrita' dello statuto e del regolamento d'ordine interno, de' quali mantiene l'esercizio in tutte e singole le disposizioni. In armonia di queste e delle risoluzioni del consiglio direttivo dei fondi convoca le annue adunanze generali della societa' e quelle del consiglio direttivo dei fondi, tanto per le sedute ordinarie che straordinarie.
Gli appartiene la presidenza delle sedute, dirige le discussioni, veglia sulla regolarita' delle risoluzioni, ed appone la sua firma a tutte le spedizioni interne e corrispondenze esterne, esamina e pone il visto a tutti gli assegni di pagamento ordinati. Per ultimo trasmette alle commissioni tecniche le istanze, i progetti e le ricerche per oggetti che ne dipendono, e propone al consiglio, ove occorra, la formazione di temporanee commissioni speciali, affinche' riferiscano sopra oggetti di peculiare interesse; e massime nelle delegazioni all'esame preliminare delle proposte menzionate all'art. 12 dello statuto.

§ 31. I due aggiunti al presidente devono essere continuamente in piena cognizione dell'andamento degli affari, per trovarsi in grado di supplire quando che sia il presidente. In mancanza di essi, supplisce l'anziano di eta'.

§ 32. Inoltre il primo aggiunto assume la qualita' di amministratore della cassa, e soprintende alle gestioni della cassa stessa. I mandati di cassa debbono essere spediti da lui colla vidimazione dal presidente. Coll'assistenza del cassiere, egli ha cura perche' si premova e segua l'incasso regolare delle annualita' sottoscritte dai soci promotori. Ogni mese fa chiudere il libro di cassa e ne presenta il conto nella seduta mensile del consiglio direttivo dei fondi. Alla fine di novembre ne fa la chiusa annuale, affinche' possa comunicare al privato congresso annuo dei soci promotori, cadente nel mese di dicembre, il prospetto generale del bilancio consuntivo e preventivo della cassa d'incoraggiamento, quale poscia deva essere consegnato al regio Governo per la superiore sua sanzione. Egli custodisce una delle chiavi della cassa della societa' simultaneamente al cassiere.

§ 33. Il secondo aggiunto, in qualita' di amministratore per gli affari toccanti l'economia, regola tutta la contabilita'; ha del pari la direzione superiore pel mantenimento del locale, dei mobili, della biblioteca e della collezione tecnica appartenente alla societa'.

TITOLO V.

Attributi del relatore del consiglio direttivo dei fondi.

§ 34. Il relatore e' il conservatore dell'archivio, soprintende al protocollo delle istanze, alla cancelleria ed alla registratura. La sua assidua presenza in questi uffici e' tanto piu' necessaria, che egli deve essere continuamente al fatto di tutto quello che vi si fa.
Sta pure nelle sue incombenze la direzione del personale d'ufficio.
Egli ha immediato rapporto col presidente.

§ 35. In ogni adunanza generale della societa' o del consiglio direttivo dei fondi il relatore tiene il protocollo della seduta, ed ha dovere di avvisare ogni deviazione dall'ordine prescritto nel presente regolamento.

§ 36. Risolvendo il consiglio di dare alle commissioni tecniche o ad alcuni soci promotori, commissioni od autorizzazioni, il relatore ne informa coloro cui esse riguardano con apposito scritto che dirige in nome del presidente.

§ 37. Ogni nuova ammissione di un socio promotore viene dal relatore partecipata al nominato con lettera d'ufficio, trasmettendogli unitamente un esemplare degli statuti e del presente regolamento di ordine interno.

§ 38. Il relatore disimpegna la corrispondenza dietro invito ed approvazione del presidente; gli incombe pure l'amministrazione e custodia della biblioteca e collezione tecnica, nonche' la redazione delle pubblicazioni a stampa della societa'.

TITOLO VI.

Attributi delle commissioni tecniche.

§ 39. Le votazioni delle commissioni tecniche, e quelle delle temporanee commissioni speciali delegate di caso in caso dal consiglio direttivo dei fondi, soltanto saranno valide quando vi concorra la presenza di due terzi dei votanti.

§ 40. Appena costituite in ufficio, nominano esse un segretario nel loro seno, cui spetta di presiedere le sedute e di redigerne il protocollo coi nomi di coloro che vi si trovano presenti.

§ 41. I lavori spettanti alle commissioni tecniche a norma del loro ufficio e quelli che si assegnano alle commissioni speciali vengono rimessi dal presidente del consiglio direttivo dei fondi al membro segretario che ne ha la presidenza, il quale presenta l'oggetto nella prossima adunanza regolare, o nei casi urgenti convoca percio' una seduta straordinaria. Discusso debitamente l'oggetto, la commissione nomina nel suo seno un referente, il quale le presenti al piu' presto analogo rapporto colle sue conclusioni.

§ 42. Tanto le commissioni tecniche che le commissioni speciali sono autorizzate ad aggiungersi uno od anche piu' membri estranei, periti nella specialita', e cio' per una piu' fondata cognizione dell'affare alle medesime delegato. Ogni qualvolta cio' occorra, dovranno pero' ottenere previamente il consenso dal presidente del consiglio direttivo dei fondi.

§ 43. Domandandosi di taluno il segreto sopra una sua invenzione, produzione o procedimento, il consiglio direttivo dei fondi prendera' le opportune misure a tal uopo colle commissioni tecniche e col proponente.

TITOLO VII.

Medaglie, premi d'incoraggiamento, sovvenzioni ed attestati di merito.

§ 44. Le medaglie che, a titolo di premio d'incoraggiamento vengono distribuite a cura del consiglio direttivo dei fondi, si fanno coniare in oro, in argento ed in bronzo: quelle d'oro pel valore di 20 zecchini e quelle d'argento in peso di circa 4 once. Colla medaglia d'oro si premiano, opere, macchine, metodi o risultamenti raccomandati per novita' nel paese, ed eminente pubblica utilita'.

§ 45. Nel caso di invenzioni ed opere di eccellenza straordinaria, per mezzo delle quali si aprano nuove vie all'industria nazionale, il consiglio direttivo dei fondi determina se sia il caso di accordare la grande medaglia d'oro straordinaria di zecchini 60.

Le grandi medaglie d'argento, le medaglie d'argento, le grandi o piccole medaglie di bronzo e le attestazioni di merito sono destinate a premiare ritrovati, o perfezionamenti, nei quali sia sempre raggiunto l'essenziale requisito della pubblica utilita', o di meriti distinti personali, secondo la proporzione della loro importanza.

§ 46. Le concessioni de' suddetti distintivi sono sempre accompagnate da un documento onorifico.

§ 47. I premi d'incoraggiamento in contanti possono principalmente accordarsi in via di pubblico concorso.

Riforma


RIFORMA DEGLI ARTICOLI VIII E XI
dello statuto sociale
ALLA R. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO.

36774
N. -----
2710

Milano, 18 ottobre 1847.

Sua M. I. R. con venerata Sovrana risoluzione 14 settembre p. p., si e' graziosamente degnata di approvare le modificazioni degli articoli 8 e 11 dello statuto organico della cassa d'incoraggiamento per le arti e mestieri in questa citta', proposta col rapporto 14 febbraio 1846, n. 3744-246 di codesta delegazione provinciale, ed in forza della quale la nomina annuale dei dodici delegati dei soci promotori, da aggiungersi ai dodici membri della camera di commercio per comporre il consiglio direttivo dai fondi, non dovra' farsi per estrazione a sorte, ma per votazione a scrutinio segreto; e la rinnovazione della presidenza del consiglio direttivo anzidetto, composta di quattro membri, invece di effettuarsi ogni anno per intiero, dovra' avvenire per quarti.

Tanto si partecipa a codesta delegazione provinciale, analogamente ad ossequiato dispaccio 2 corrente, n. 32379-632 dell'Eccelsa I. R. cancelleria aulica unita, per le corrispondenti comunicazioni ed eseguimento, facendosi restituzione degli atti relativi.

SPAUR.

27447
N. -----
1608

Milano, 25 ottobre 1847.

Trasmesso alla presidenza della societa' d'incoraggiamento per le arti e mestieri in Milano per opportuna sua norma e conseguente osservanza, in esito al suo rapporto 21 gennaio 1846, n. 92, di cui si rendono i comunicati.

Il consigliere di Governo regio delegato provinciale
BELLATI.

Modificazioni


Modificazioni agli articoli 1, 5, 8 e 11 dello statuto, deliberate nell'assemblea generale dei soci nella seduta del giorno 3 aprile 1887 ed approvate dal ministero di agricoltura e commercio con regio decreto 24 ottobre 1887:

a) La denominazione Societa' d'incoraggiamento d'arti e mestieri sostituita fino dal 1881 in via di fatto alla denominazione Cassa d'incoraggiamento per le arti e mestieri, viene di nuovo sancita, in via formale, autorizzato il consiglio direttivo ad applicarla negli statuti e in qualsiasi atto ufficiale;

b) L'assemblea e' costituita da tutti i soci, cioe' da tutti coloro che concorrono alla costituzione del fondo sociale; mediante il pagamento di una o piu' quote di contributo annuale;

c) Per essere accettato come socio promotore, l'aspirante dovra' venire proposto con lettera firmata da due soci alla presidenza, che ne chiedera' l'approvazione al consiglio direttivo nella prossima adunanza;

d) Il consiglio direttivo e' costituito di 24 membri. Di questi 12 sono delegati a rappresentare la camera di commercio ed arti di Milano, la quale li sceglie fra i suoi membri, e gli altri 12 sono eletti in adunanza generale dei soci;

e) I consiglieri eletti dall'adunanza dei soci durano in carica tre anni si rinnovano per terzo ogni anno e sono rieleggibili. Nei primi due anni l'uscita si determina per estrazione a sorte; negli anni seguenti si esce per anzianita'.

Modificazioni ai paragrafi 18, 19 e 24 del Regolamento interno deliberate nell'assemblea generale dei soci nella seduta del giorno 3 aprile 1887 e per le quali non occorre l'approvazione governativa come dalla nota prefettizia 29 ottobre 1887, divisione 4ª, n. 20184:

Le riforme statutarie saranno innanzi tutto deliberate dal consiglio direttivo dei fondi, il quale le sottoporra' poi al voto dell'assemblea generale. Per validamente deliberare su tale riforma, occorrera' che sia rappresentato almeno il quinto dei soci.

Non raggiungendosi siffatto numero in una prima adunanza, se ne convochera' un'altra alla distanza di almeno otto giorni, nella quale si deliberera' qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio puo' farsi rappresentare da altro socio mediante procura, che potra' essere rilasciata sulla stessa lettera d'invito.
Nessuno pero' potra' accumulare piu' di tre voti compreso il proprio.

Le suesposte modificazioni sono conformi all'originale esistente negli atti della societa' d'incoraggiamento.

In fede

Il presidente
Carlo Prinetti.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
B. GRIMALDI.