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Che approva la convenzione per la tutela delle opere letterarie ed artistiche fra l'Italia ed altri Stati. (087U5024)

Articolo unico.



Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addi' 6 novembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

(La Convenzione di cui nel presente decreto sara' pubblicata nel numero di domani).