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Che conferisce le prerogative dei ginnasi regi al ginnasio comunale di Lovere. (087U4877)

Art. 1.


UMBERTO I


per grazia di Dio e per volonta' della Nazione


RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduto che per la convenzione passata tra il Governo e il Municipio di Lovere in data del 5 febbraio 1886 e' stabilito che lo stesso Municipio affine di ottenere che il suo ginnasio sia convertito in governativo, si obbliga fra le altre condizioni, a rinunciare alla somma di lire 5461 che a titolo di sussidio per la pubblica istruzione gli venne annualmente conceduto per il passato come risulta dagli allegati al bilancio, si obbliga ancora lo stesso Municipio di pagare ogni anno allo Stato la somma di lire 7227 in due rate eguali l'una in settembre e l'altra in marzo di ciascun anno.
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1887 al ginnasio di Lovere sono conferite tutte le prerogative dei ginnasi Regi, cosi' per gli effetti legali degli studi come per i diritti e i doveri del personale che vi sara' eletto dallo Stato a termini delle leggi sulla pubblica istruzione; e cio' fino a che saranno adempiuti dal Municipio gli obblighi assunti nell'accennata convenzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 1887.

UMBERTO.


Coppino.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.