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Che approva il regolamento organico del regio istituto delle signore Montalve alla Quiete. (8702452R)

Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



E' approvato il regolamento organico del regio istituto delle signore Montalve alla Quiete, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro predetto.

Art. 2.



Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie a quelle contenute nello stesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1887.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi' 8 marzo 1887.

Reg. 155. Atti del Governo a f. 68. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.

COPPINO.

Regolamento

Art. 1


REGOLAMENTO
del regio istituto delle Signore Montalve alla Quiete.

Art. 1.

La commissione preposta al governo ed alla direzione dell'istituto soprintende al buon andamento di esso, tanto per l'ordinaria amministrazione patrimoniale, quanto per l'ordine della famiglia, per l'istruzione e l'educazione delle alunne.

Art. 2


Art. 2.

La commissione esercita il suo ufficio generalmente nei modi indicati dal regolamento approvato col regio decreto del 6 ottobre 1867, e in ispecie:

a) propone al ministero la nomina della direttrice dell'istituto;

b) sentita la direttrice, nomina la vice-direttrice, la camerlinga, la maestra maggiore, il direttore spirituale e tutti gli impiegati addetti in qualunque modo al servizio dell'istituto; inviando la relativa deliberazione al consiglio provinciale scolastico per la sua approvazione;

c) propone al consiglio provinciale scolastico la nomina degli insegnanti esterni;

d) propone le ammissioni delle signore o maestre interne, osservate le norme prescritte al titolo II, paragrafo 1, del presente regolamento;

e) esamina le domande delle concorrenti ai posti gratuiti e semi-gratuiti, le dispone per ordine di merito e le trasmette col suo parere al ministero per via del consiglio provinciale scolastico.

Art. 3


Art. 3.

La commissione alla fine di ciascun anno si accerta collegialmente se furono rinnovate a tempo debito le iscrizioni ipotecarie dei debiti bollari, qualora ve ne siano; se i mutamenti avvenuti durante l'anno nei beni mobili ed immobili furono registrati nei rispettivi inventari, se le controversie giudiziarie furono trattate colla debita solerzia, e il risultato di tali indagini inserisce nel processo verbale dell'adunanza.

Art. 4


Art. 4.

La commissione soprintende all'ordinaria amministrazione dei beni, alla riscossione delle rendite ed all'esecuzione delle spese; delibera sulle azioni da promuoversi, sulle accettazioni dei lasciti e doni, sui contratti da stipularsi, sugli atti di trasformazione del patrimonio e sulle transazioni che stima convenienti agli interessi dell'istituto.

Tutte le deliberazioni che importino diminuzione o trasformazione di patrimonio o escano comunque dai termini dell'ordinaria amministrazione non avranno effetto, se non sieno state approvate dal ministero della pubblica istruzione.

Art. 5


Art. 5.

La commissione alla fine di ciascun anno prepara una relazione sull'andamento amministrativo e morale dell'istituto e la trasmette al ministero per mezzo dell'ufficio provinciale scolastico, proponendo in tale occasione i provvedimenti e le riforme che reputa vantaggiose all'incremento dell'istituzione.

Art. 6


Art. 6.

La commissione deve riunirsi almeno una volta al mese ed e' presieduta dall'operaio, ed in mancanza di questo dal consigliere piu' anziano di eta'. Per deliberare basta la presenza di due dei suoi componenti. Inoltre e' convocata dall'operaio ogni qual volta occorra, ed anche sulla richiesta d'un consigliere. I processi verbali delle adunanze sono firmati dall'operaio e da un consigliere almeno.

Art. 7


Art. 7.

L'operaio in nome della commissione amministrativa, dirige immediatamente l'istituto e ne ha la rappresentanza legale, eseguisce le deliberazioni della commissione, corrisponde col ministero della pubblica istruzione e con tutte le altre autorita', firma i mandati di entrata e di uscita e tutti gli atti che la commissione non abbia deliberato doversi firmare collegialmente, sospende i maestri, gli impiegati e gli inservienti e prende qualsiasi provvedimento d'urgenza nell'interesse dell'istituto, salvo a riferirne nel piu' breve termine alla commissione per l'approvazione e per la disposizione definitiva.

Nel caso d'impedimento fa le veci di operaio il consigliere piu' anziano di eta'.

Art. 8


Art. 8.

Tutte le persone addette al conservatorio dipendono dalla commissione ed immediatamente dall'operaio e sono tenute ad eseguirne gli ordini.

Art. 9


Art. 9.

L'operaio puo' delegare un consigliere alla direzione amministrativa e l'altro alla direzione delle scuole perche' facciano le sue veci nel tempo e modo da essi determinato, riservata sempre a se' la sopraintendenza dell'istituto.

Art. 10


Art. 10.

Sono posti alla dipendenza dell'operaio per attendere a tutti i particolari dell'amministrazione, un ragioniere un cassiere e un segretario retribuiti con stipendio mensile.

Art. 11


Art. 11.

Il ragioniere tiene in buon ordine i conti e sorveglia l'amministrazione del patrimonio.

Art. 12


Art. 12.

Ogni anno prepara il bilancio preventivo dell'istituto, ripartendo le entrate e le spese in ordinarie e straordinarie ed osservando gli altri modi prescritti per tali documenti. Il bilancio, approvato che sia dalla commissione, viene dall'operaio trasmesso in duplice copia alla prefettura non piu' tardi del 15 di settembre.

Art. 13


Art. 13.

Il ragioniere nella prima meta' di marzo prepara il bilancio consuntivo dell'anno precedente, che si compone di una dimostrazione particolareggiata delle entrate e delle spese fatte dal 1° gennaio al 31 dicembre, di una dimostrazione di quanto s'incasso' e si spese per ciascun titolo, della nota dei debitori e creditori, dello stato dei beni mobili ed immobili, dell'elenco delle alunne coll'indicazione di quanto dovevano e di cio' che effettivamente pagarono, del ruolo della famiglia del conservatorio, di un ragguaglio fra le entrate e le spese dell'anno a cui si riferisce il bilancio e quelle dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo e' approvato dalla commissione e trasmesso dall'operaio alla prefettura non piu' tardi del mese di aprile per l'approvazione superiore.

Art. 14


Art. 14.

Il ragioniere tiene i libri di entrata e di uscita e tutti i registri voluti dalle regole di contabilita', nei modi prescritti per le amministrazioni sottoposte alla tutela governativa.

Art. 15


Art. 15.

Rivede i conti della camarlinga e dei fornitori, prepara i mandati mediante un registro a matrice per ogni titolo di entrata e di spesa.

Vigila alla conservazione degli stabili dell'istituto, proponendo i lavori necessari e ne cura l'esecuzione.

Sorveglia gli agenti di campagna e tutti gli addetti al servizio dell'istituto, fa i saldi dei beni rustici e soprintende alla vendita dei generi che non servono al consumo della famiglia.

Art. 16


Art. 16.

Il ragioniere, coll'approvazione dell'operaio, conclude e disdice le locazioni, concorda i contratti per le forniture e prepara le scritture relative da presentarsi all'operaio per la sua firma.
Sorveglia perche' le condizioni stabilite tanto per la quantita' quanto per la qualita' dei generi sieno lealmente osservate, e si rifiuta in caso contrario a rilasciare il mandato di pagamento dandone avviso all'operaio.

Art. 17


Art. 17.

Il ragioniere ha cura che ogni spesa dell'istituto non ecceda la previsione del bilancio e presenta, occorrendo, le sue osservazioni all'operaio.

Nella vigilanza amministrativa del patrimonio sara' coadiuvato dal segretario sotto la sua dipendenza.

Art. 18


Art. 18.

Il cassiere e' incaricato della riscossione e dei pagamenti. Esso non ha facolta' di riscuotere o pagare somma alcuna senza il relativo mandato, spedito dal ragioniere e firmato dall'operaio o da chi ne fa le veci.

Art. 19


Art. 19.

Nella cassa particolare dell'istituto non potra' mai tenersi una somma maggiore di lire tremila, ogni eccedenza sara' versata dal cassiere in conto corrente presso un istituto di credito, scelto all'uopo dalla commissione.

Art. 20


Art. 20.

Delle somme depositate in conto corrente l'operaio dispone con ordine a favore del cassiere, a seconda dei casi e dei bisogni, e con mandati in capo dei creditori.

Il ragioniere terra' i registri necessari perche' si possa sempre riconoscere lo stato della cassa.

Art. 21


Art. 21.

Il segretario tiene in ordine l'archivio dell'istituto, scrive la corripondenza dell'operaio, compila i processi verbali delle adunanze della commissione, trascrivendoli poi nel libro delle deliberazioni.
Tiene un registro di tutto il personale addetto all'istituto, delle educande e degli insegnanti esterni. Alla fine di ogni mese prepara il ruolo degli stipendiati e provvisionati, e compie ogni altro ufficio che dall'operaio gli venga assegnato.

Art. 22


Art. 22.

La direzione interna dell'educatorio appartiene alle signore Montalve, le quali formano una famiglia laica, dedita per proprio instituto all'istruzione e all'educazione morale religiosa e civile delle fanciulle.

Art. 23


Art. 23.

Nessuna puo' essere ascritta alla famiglia se non dimostra d'essere idonea a prestare utili servizi al regio conservatorio.

A tale effetto potra' essere ammessa in prova per un anno in un ufficio educativo e scolastico.

Art. 24


Art. 24.

((La domanda di ammissione alla prova sara' fatta in iscritto all'operaio. Colla domanda la postulante dovra' presentare la patente magistrale di grado superiore, la fede di nascita, da cui consti che ha l'eta' non maggiore di anni trentadue, ne' minore di venti, e l'attestato medico di sana e robusta complessione.))

Art. 25


Art. 25.

L'operaio, prese le debite informazioni sulla persona e sentita la direttrice, sottopone la domanda al giudizio della commissione, la quale delibera, avuto riguardo all'articolo 6 dello statuto organico.

Art. 26


Art. 26.

Quando il voto della commissione sia favorevole la postulante viene ammessa in prova e le viene assegnato l'ufficio. L'ammissione peraltro sara' sempre subordinata al parere del consiglio provinciale scolastico, al quale l'operaio avra' cura di rimettere la proposta della commissione coi documenti.

Art. 27


Art. 27.

La postulante porta seco un decente corredo e nel tempo che dura la prova potra' ottenere un compenso o gratificazione per provvedere alle sue minute spese personali.

Art. 28


Art. 28.

Trascorso l'anno di prova, se la postulante avra' dato buon saggio di se' e dimostrata la sua attitudine all'ufficio potra' essere definitivamente nominata a questo ed ascritta alla famiglia.
L'attitudine deve constare dalle relazioni della direttrice e dall'ispezioni all'uopo ordinate dal ministero o dall'autorita' provinciale scolastica.

La nomina e' fatta dal ministero della pubblica istruzione sulla proposta della commissione e il conforme parere del consiglio scolastico.

Art. 29


Art. 29.

Le signore Montalve sono provvedute nell'istituto di tutto cio' che occorre ai bisogni della vita, ed hanno perfetta uguaglianza di trattamento.

A ciascuna di esse e' assegnata la somma annua di L. 300, per il vestiario e la biancheria personale.

Art. 30


Art. 30.

Alle signore cui piacesse di lasciare l'istituto non compete altro diritto che di riprendersi il proprio corredo.

Se alcuna di esse fosse causa di disordine o di turbamento la commissione avra' facolta' di remuoverla dall'istituto.

Art. 31


Art. 31.

La direttrice ha la soprintendenza generale di tutta la famiglia, da lei dipendono immediatamente tutti i conviventi nel conservatorio.

Art. 32


Art. 32.

Vigila sulla famiglia, sulle alunne, sulle serventi, sulle scuole, sui dormitorii, sulle infermerie, e sui parlatori e intorno a tutto cio' fa le prescrizioni che crede opportune, avendo cura che si mantengano, l'ordine, la concordia, e la buona morale nell'istituto.

Art. 33


Art. 33.

Vigila pure sull'azienda domestica affinche' tutto proceda regolarmente e provvede d'accordo con la camerlinga alle richieste delle spese occorrenti al conservatorio.

Art. 34


Art. 34.

Riferisce all'operaio intorno all'andamento dell'istituto; essa sola carteggia colle famiglie delle alunne.

Art. 35


Art. 35.

La vice-direttrice tiene il luogo della direttrice quando questa sia legittimamente impedita e le viene in aiuto nelle diverse sue incombenze.

Art. 36


Art. 36.

Ha cura speciale dell'infermeria, assiste alle visite dei medici e dei chirurghi, veglia alla pronta spedizione dei medicinali, provvede con la maestra che vi e' direttamente preposta all'assidua, amorevole ed intelligente assistenza delle inferme, e da' subito avviso della malattia ai parenti o raccomandatari di esse.

Art. 37


Art. 37.

Soprintende alla sagrestia e in ispecie alla conservazione dei sacri arredi e di ogni suppellettile ed alla celebrazione delle funzioni religiose d'accordo con la direttrice e con la camarlinga e sempre con l'assenso dell'operaio.

Art. 38


Art. 38.

Vigila le serventi nello adempimento dei loro incarichi, procura che sieno tutte pulite, attente e puntuali, tiene conto delle osservazioni e dei richiami che si facciano contro alcune di loro dalle signore o dalle alunne e d'accordo colla direttrice fa ad esse le opportune ammonizioni.

Art. 39


Art. 39.

Tiene il registro delle alunne, il libro delle memorie del conservatorio in cui serba nota delle cose di rilievo, l'inventario generale degli utensili, delle suppellettili e robe del conservatorio e passa agl'inventari speciali, previa consegna degli oggetti ivi indicati, alle persone preposte ai diversi uffici.

Art. 40


Art. 40.

Interviene al parlatorio, prende notizia delle persone che vengono a visitare le maestre, le alunne e le serventi e procura che il contegno dei visitatori sia incensurabile sotto ogni aspetto.

Art. 41


Art. 41.

La maestra maggiore e' specialmente incaricata di curare la disciplina delle alunne e tenere vivo in esse l'amore dello studio.
Essa sorveglia le sale di studio e dei lavori e fa osservare l'orario generale del convitto, assicurandosi che ogni classe compia giornalmente i suoi doveri scolastici e le occupazioni delle alunne si succedano con regolarita' e coll'ordine stabilito.

Art. 42


Art. 42.

Vigila sulle scuole perche' sia osservato l'orario delle lezioni e gl'insegnanti in ogni cosa diano esempio di puntualita' e di esattezza, sorveglia le ricreazioni, i dormitori e le pratiche religiose delle alunne.

Art. 43


Art. 43.

Quando venisse a mancare qualche lezione per impedimento dell'insegnante, la maestra maggiore provvede opportunamente.
Verificandosi qualche inconveniente nella disciplina e nell'insegnamento a cui non possa riparare colla sua autorita' d'intesa colla direttrice, ne avverte l'operaio.

Art. 44


Art. 44.

La maestra maggiore fa le richieste per l'acquisto degli oggetti necessari allo studio delle alunne, e dei libri; gli oggetti stessi tiene in custodia e ne provvede man mano le alunne, tenendo una nota speciale per ciascuna di esse. Questa nota verra' alla fine dell'anno trasmessa al ragioniere.

Art. 45


Art. 45.

E' incaricata della compilazione della tabella dei punti di merito, non che dell'estratto della media da trasmettersi ai genitori o tutori delle alunne.

Assiste con la direttrice alle visite che le alunne ricevono nel parlatorio e da', spontanea o richiesta, ragguagli sui loro portamenti.

Art. 46


Art. 46.

La camarlinga cura tutte le parti della domestica economia, riceve in custodia i generi di consumo, sorveglia i servigi della guardaroba, della cucina, della dispensa, della cantina, e del refettorio, affinche' tutto proceda con buon ordine.

Art. 47


Art. 47.

Propone le provviste all'ingrosso dei combustibili e commestibili e di ogni altro genere necessario al consumo del conservatorio, tanto pel vitto comune, quanto pel mantenimento del corredo delle alunne e delle biancherie della famiglia.

Art. 48


Art. 48.

In principio di ogni settimana concorda con la direttrice quello che occorre pel vitto della famiglia, prepara le polizze delle richieste giornaliere per lo spenditore e per i fornitori e riscontra poi la quantita' e la qualita' dei generi ricevuti. Le polizze vengono distaccate da un libro a matrice, nel quale rimane memoria di tutti gli acquisti ordinati allo spenditore e delle richieste fatte ai fornitori.

Sopra un libro ausiliare, settimana per settimana, registra complessivamente l'ammontare delle spese fatte per mano dello spenditore, le quali trovano giustificazione nel libro delle richieste, e specificatamente ogni altra spesa occorsa in servizio del conservatorio.

Art. 49


Art. 49.

La camarlinga riceve dalla cassa quella somma di denaro che puo' occorrere per le minute spese quotidiane da farsi sul mercato ed essa ne rende conto alla fine d'ogni mese.

Art. 50


Art. 50.

Si chiamano maestre o istitutrici le signore Montalve incaricate dell'insegnamento e dell'educazione delle alunne.

Esse di regola son chiamate a insegnare nelle classi elementari, conforme al disposto dall'art. 16 dello statuto organico, ma potranno dare tanto nel corso elementare quanto nel corso superiore gli insegnamenti speciali per cui fossero abilitate.

Art. 51


Art. 51.

Le maestre indagano l'indole e le inclinazioni delle alunne per correggerle se viziose e dirigerle al bene, ponendo gran cura perche' in esse alunne alla bonta' dell'animo e alla verecondia dei pensieri corrisponda la schietta semplicita' dei modi e il contegno decoroso della persona.

Art. 52


Art. 52.

Le maestre dipendono dalla direttrice e dalla maestra maggiore e non potranno rifiutare gli incarichi ordinari e straordinari che saranno loro dati dalla direttrice col consenso dell'operaio.

Art. 53


Art. 53.

Il direttore spirituale cura l'educazione religiosa delle alunne, e presta il suo ministero per quegli atti di pieta' e di culto che le alunne dovranno compiere nel modo che verra' determinato dall'operaio d'accordo colla direttrice. Esso e' nominato dalla commissione sentita la direttrice.

Art. 54


Art. 54.

Gli studi sono ordinati in due corsi, conforme al disposto dell'art. 14 dello statuto organico, un corso inferiore delle quattro classi elementari e un corso superiore della durata di quattro anni.
Se il numero e l'istruzione delle alunne lo richiederanno, sara' istituita una classe intermedia ai due corsi, ossia preparatoria agli studi superiori.

Art. 55


Art. 55.

Nel corso superiore s'insegna:

a) Lingua e letteratura italiana;

b) Lingua francese;

c) Storia, geografia e cosmografia;

d) Aritmetica, geometria ed economia domestica;

e) Storia naturale, igiene, nozioni di fisica e chimica;

f) Insegnamento di religione e morale, e nozioni di pedagogia;

g) Disegno;

h) Ginnastica e ballo;

i) Canto corale;

l) Lavori femminili.

Art. 56


Art. 56.

Nel corso inferiore e nella classe preparatoria, oltre alle materie proprie delle scuole elementari sara' insegnata la lingua francese, la ginnastica, il ballo, il canto e il disegno.

Art. 57


Art. 57.

E' facoltativo lo studio della lingua inglese, della tedesca e del piano-forte, colla spesa a carico delle famiglie rispettive.

Lo studio del piano-forte potra' incominciare dalle classi elementari, quello delle lingue nel corso superiore soltanto; ma tanto l'uno quanto l'altro sara' permesso solo quando la attitudine e la diligenza dell'alunna promettono ch'essa sapra' trarne profitto senza mancare agli altri suoi doveri scolastici.

Il permesso sara' dato soltanto dall'operaio sentito il parere del collegio degli insegnanti.

Art. 58


Art. 58.

Il programma generale degli studi sara' compilato a cura della commissione e dovra' essere approvato dal consiglio provinciale scolastico.

Art. 59


Art. 59.

Nel corso superiore la durata settimanale delle lezioni per ogni singola materia e' fissata dall'orario annesso al presente regolamento.

Per l'insegnamento della fisica, della storia naturale, e della religione sara' riunita la prima classe con la seconda, e la terza con la quarta.

Art. 60


Art. 60.

Le lezioni di lingua italiana avranno la durata di un'ora e mezza ciascuna e pero' saranno tre per settimana in ciascun anno del corso.

Art. 61


Art. 61.

Il tempo assegnato alle lezioni sara' compreso ogni giorno in due periodi di tre ore ciascuno, l'uno alla mattina dalle nove a mezzogiorno, l'altro alla sera dalle tre alle sei. Le ore che in questi due periodi sopravanzano alle lezioni ordinarie saranno dedicate ai lavori femminili, allo studio, alla ginnastica, al ballo, alle lezioni facoltative e allo studio del canto corale, secondo che verra' fissato dall'orario generale dell'istituto.

Art. 62


Art. 62.

I predetti due periodi di tre ore potranno essere spostati a seconda del variare delle stagioni. Lo spazio interposto tra essi e' assegnato al pranzo, alle ricreazioni e alle passeggiate.

Art. 63


Art. 63.

Il giorno 1° di ottobre ha principio l'anno scolastico, nella seconda quindicina di luglio avranno luogo gli esami finali, colle norme che sono in uso nelle scuole pubbliche.

Art. 64


Art. 64.

Si fa lezione tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi e i giorni di vacanza segnati dal calendario scolastico della provincia.

Art. 65


Art. 65.

Il numero, il grado e gli stipendi degli insegnanti esterni sono fissati dal ruolo annesso al presente regolamento.

La commissione d'accordo coll'ufficio provinciale scolastico destinera' ai vari posti di ruolo gli antichi insegnanti di Ripoli e della Quiete, i quali abbiano fatto buona prova e posseggano il titolo legale d'idoneita' al rispettivo insegnamento, o si trovino da lungo tempo in esercizio con nomina definitiva.

Art. 66


Art. 66.

Ai posti che, dopo questa scelta, rimanessero ancora vacanti, sara' provveduto ugualmente dalla commissione e dallo ufficio provinciale scolastico, man mano che pel formarsi delle classi ne nascera' il bisogno.

Art. 67


Art. 67.

Tutte le dette nomine, tanto degli antichi quanto dei nuovi insegnanti, si intenderanno fatte in via di esperimento per un anno e dovranno dopo l'anno ottenere la conferma del consiglio provinciale scolastico.

Art. 68


Art. 68.

Gli insegnanti dovranno sottostare a tutte le esigenze dell'orario che sara' stabilito in conformita' del presente regolamento, senza fare osservazioni di carattere personale o allegare impedimenti derivanti da altri uffici.

Non potranno recare nessuna variazione agli orari e programmi particolareggiati dell'anno in corso, senza un ordine espresso dall'operaio.

A loro soltanto e' affidata, durante la lezione la disciplina della scuola della quale risponderanno alla direttrice e alla maestra maggiore.

Art. 69


Art. 69.

L'amministrazione provvede al trasporto gratuito degli insegnanti da Firenze alla Quiete e viceversa.

Art. 70


Art. 70.

Compongono il collegio degli insegnanti le maestre e i professori che insegnano materie scientifiche e letterarie nel corso superiore, i maestri di religione e di disegno la maestra della scuola preparatoria. Ne fanno parte la direttrice e la maestra maggiore ed e' presieduto dall'operaio o dal consigliere delegato per l'istruzione.

Art. 71


Art. 71.

Il collegio si aduna al principio dell'anno scolastico per discutere i programmi particolareggiati dei vari insegnamenti, per concordare l'orario delle lezioni, e scegliere i libri di testo.

Si aduna alla fine dell'anno scolastico per conferire intorno ai risultati ottenuti e stabilire l'ordine degli esami.

Art. 72


Art. 72.

Il collegio e' adunato dall'operaio sempre quando esso voglia essere informato dell'andamento degli studi; l'operaio ne sente il parere sopra ogni quistione che potesse sorgere in materia d'istruzione e di disciplina.

Le variazioni ai programmi generali degli studi sono sottoposte all'esame del collegio, ma non potranno attuarsi senza l'approvazione del consiglio provinciale scolastico.

Art. 73


Art. 73.

Sono ammesse all'istituto le fanciulle di civile ed onorata condizione che abbiano eta' non minore di sette anni, ne' maggiore di undici, vi possono rimanere fino all'eta' di anni diciotto.

La commissione d'accordo colla direttrice, puo' concedere la dispensa di un anno.

Art. 74


Art. 74.

Le domande di ammissione sono dirette all'operaio. Con esse deve presentarsi la fede di nascita e di battesimo della fanciulla, quella del vaiolo sofferto naturale od inoculato e l'attestato medico di sana costituzione. L'operaio, prese le debita' informazioni, concede o nega l'ammissione la quale peraltro e' sempre subordinata al parere del medico dell'istituto.

Art. 75


Art. 75.

La retta annua per ciascuna alunna e' di lire novecento, pagabili a trimestri anticipati di lire duecentoventicinque ciascuno. Sono comprese in questa somma tutte le spese di qualunque natura, sia di vitto e di vestiario, sia d'istruzione e d'educazione, non dovendo le famiglie sottostare a verun altro aggravio oltre a quello della retta (salvo il disposto dell'articolo 57).

L'istituto provvede anche il medico e le medicine in caso di malattia non grave e di non lunga durata, le cure preventive peraltro e i consulti sono a carico delle famiglie che li domandano.

Art. 76


Art. 76.

Quando una o piu' alunne avessero bisogno di bagni marini o d'altra cura speciale da farsi fuori dell'istituto, l'amministrazione si riserva di provvedere, presi gli opportuni accordi con le famiglie rispettive.

L'alunna che per causa di malattia o per altra cagione qualunque fosse ritirata dall'istituto, anche per poco tempo, non potra' piu' esservi riammessa senza una speciale deliberazione della commissione.

Art. 77


Art. 77.

Le alunne vestono abito uniforme. Esse entrando all'istituto, portano con se' il corredo prescritto dalle discipline vigenti, il quale viene rinnovato e mantenuto a spese dell'amministrazione.

Art. 78


Art. 78.

Quando un'alunna lascera' l'istituto a tempo rotto, sara' restituita alla famiglia la sola retta anticipata pei successivi mesi interi.

Art. 79


Art. 79.

Le alunne le cui famiglie non dimorano in Firenze, devono essere raccomandate ad una signora conosciuta della citta'. La scelta di questa signora deve essere concordata col operaio e colla direttrice.

Art. 80


Art. 80.

Le alunne possono essere visitate dai genitori, tutori e prossimi parenti e dalla signora raccomandataria nei giorni festivi e nelle ore che saranno fissate pel parlatorio.

Art. 81


Art. 81.

I genitori, avi, tutori non dimoranti in Firenze possono visitarle ogni giorno nelle ore che non hanno lezione, se la loro permanenza in citta' non supera gli otto giorni, trascorso questo termine si applica la regola comune.

Art. 82


Art. 82.

Nessuna persona nemmeno parente, puo' visitare le alunne se i genitori o tutori non ne abbiano dato l'autorizzazione a voce o in iscritto alla direttrice.

Art. 83


Art. 83.

In caso di malattia possono le alunne essere visitate ogni giorno dai genitori avi o tutori e dalle persone cui sono raccomandate, osservate le prescrizioni del medico curante.

Art. 84


Art. 84.

In ogni visita le alunne sono accompagnate da un'istitutrice, salvo che per le visite dei genitori o di chi li rappresenta.

Art. 85


Art. 85.

Nessuna alunna puo' ricevere libri, stampe, fotografie o manoscritti di qualunque genere senza il permesso della direttrice o della maestra maggiore. Le lettere ricevute o spedite dalle alunne, anche quelle dei genitori, devono passare per mano della direttrice.

Art. 86


Art. 86.

La diligenza, il profitto e l'amore allo studio saranno premiati con dimostrazioni e segni d'onore per confermare le alunne volenterose nei buoni propositi e spronare coll'esempio le pigre al ben fare.

Art. 87


Art. 87.

Con particolari istruzioni, approvate dalla commissione, saranno fissate le norme colle quali le alunne potranno ottenere o perdere nel corso dell'anno le segnalazioni di merito per lo studio e la diligenza, che si credesse di mantenere o istituire, giusta le consuetudini vigenti.

Art. 88


Art. 88.

I premi sono assegnati sulla proposta degli insegnanti, tenuto conto dell'esame finale e delle medie bimestrali.

Perdera' il premio, che avesse meritato, l'alunna che non avra' riportato dalle istitutrici nel corso dell'anno, una media dei punti in condotta non inferiore ai sette decimi.

Art. 89


Art. 89.

I premi, o riguardano generalmente la diligenza e il profitto in tutte le materie insegnate nella classe, e questi sono di primo grado, o riguardano l'eccellenza in una particolare disciplina e questi sono di secondo grado.

Ogni alunna potra' ottenere uno o piu' premi di secondo grado; uno solo di primo grado.

Art. 90


Art. 90.

Potra' ottenere il premio di primo grado chi avra' conseguito in tutte le prove dell'esame finale non meno di otto decimi, da ogni singolo insegnante di classe nelle votazioni bimestrali. Potra' ottenere il premio di secondo grado chi nel corso dell'anno e nell'esame finale avra' conseguito non meno di otto punti in una particolare disciplina e non meno di sette nelle altre.

Chi nel corso dell'anno e nell'esame finale avra' riportato non meno di otto punti in una particolare disciplina e non meno di sei nelle altre potra' ottenere la menzione onorevole.

Art. 91


Art. 91.

La distribuzione dei premi sara' fatta dalla commissione alla fine dell'anno scolastico, alla presenza delle autorita' e dei parenti delle alunne.

Art. 92


Art. 92.

Le punizioni saranno inflitte con discrezione e prudenza, escluse sempre le pene corporali, prima dalla maestra maggiore, poi dalla direttrice, per ultimo dall'operaio secondo la maggiore o minore gravita' delle mancanze.

Art. 93


Art. 93.

Saranno notificate ai parenti delle alunne tanto le segnalazioni di merito e i premi, quanto le punizioni da esse ricevute. Oltre a cio' la direttrice mandera' alla fine di ogni bimestre ai parenti d'ogni alunna la nota dei voti ch'essa avra' meritato dagli insegnanti.

Art. 94


Art. 94.

Le alunne alla mattina fanno colazione con caffe e latte o zuppa a piacere, a pranzo ricevono una minestra, due piatti di carne o uova e pesce nei giorni di magro, un piatto d'erba o insalata, frutta e vino.

Nelle solennita' si aggiunge al pranzo un piatto dolce. A cena ricevono una minestra, un piatto caldo di carne e vino.

Art. 95


Art. 95.

Ove il bisogno della salute lo richieda e' dato alle alunne un vitto speciale secondo le prescrizioni del medico.

Art. 96


Art. 96.

Due volte il mese il medico ed il chirurgo dentista dell'istituto visitano tutte per prevenire e riparare prontamente i loro incomodi.

Art. 97


Art. 97.

Le alunne faranno bagni semplici piuttosto frequentemente secondo le stagioni per decenza e pulizia personale, e bagni curativi della salute, nel modo che fosse prescritto dal medico.

Art. 98


Art. 98.

Gli esercizi del ballo e della ginnastica, rivolti al fine di mantenere la sanita' e ingentilire la persona, saranno alternati colle passeggiate fuori dell'istituto e colle ricreazioni in giardino o sui terrazzi, secondo le stagioni sotto la sorveglianza delle maestre.

Art. 99


Art. 99.

Dopo il pranzo vi sara' sempre un'ora di ricreazione. E' vietato alle alunne in qualunque stagione di coricarsi di giorno per dormire, salvo una speciale prescrizione del medico.

Art. 100


Art. 100.

L'orario generale dell'istituto determina il tempo dello studio e delle ricreazioni nei giorni di lezione e di vacanze e tutte le altre occupazioni delle alunne, l'ora del pranzo e della cena, del levarsi la mattina, del coricarsi la sera; i giorni e il tempo assegnato ai doveri di religione, alle passeggiate, al carteggio coi parenti.

L'orario generale e' proposto dalla direttrice ed approvato dalla commissione. Con esso non potra' alterarsi l'orario dell'istruzione fissato a norma degli articoli 60, 61 e 62 del presente regolamento.

Una copia dell'orario generale sara' inviata all'ufficio provinciale scolastico.

Art. 101


Art. 101.

Sono conservati i quattro posti gratuiti che si conferivano nell'istituto della Quiete, e gli otto posti di mezza retta che si conferivano nel conservatorio di Ripoli.

Art. 102


Art. 102.

Due dei posti gratuiti sono a libera collazione di S. M. la Regina.
Quando alcuno di questi rimanga vacante, l'operaio ne da' immediato avviso a S. M.

Art. 103


Art. 103.

Gli altri due posti gratuiti e i posti di mezza retta sono conferiti da S. E. il ministro della pubblica istruzione a seguito di concorso, sulla proposta della commissione. Possono concorrere le fanciulle che abbiano i requisiti per l'ammissione, ma sono preferite quelle appartenenti a famiglie di impiegati civili o militari, che abbiano prestato o prestino utili servigi allo Stato, al comune o alla provincia, e si trovino in condizioni finanziarie non prospere.

Art. 104


Art. 104.

Il concorso e' bandito dall'operaio mediante avviso che esso trasmette al ministero della pubblica istruzione, perche' venga stampato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, nelle forme consuete.

Art. 105


Art. 105.

Passato il termine fissato al concorso la commissione dispone in ordine di merito le domande e le trasmette al ministero colle sue proposte per mezzo dell'ufficio provinciale scolastico.

Art. 106


Art. 106.

In casi speciali potra' la commissione proporre al ministero il conferimento del posto senza aprire il concorso.

Art. 107


Art. 107.

Il numero delle serventi sara' proporzionato ai bisogni dell'istituto. Quelle che vi si trovano presentemente non potranno essere licenziate, se pure diventassero inabili al servizio, salvo in caso di cattivi portamenti. A tutte sara' dato un congruo salario.

Art. 108


Art. 108.

La distribuzione degli uffici fra le serventi si fa dalla direttrice, sentita la camarlinga e la maestra maggiore.

Art. 109


Art. 109.

La proposta delle serventi e' fatta dalla direttrice e dalla commissione, la quale le nomina e le licenzia se non adempiono esattamente i loro doveri.

Pietro Fangiani, Operaio.
Giuseppe Vegni.
Giulio de Rocci.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
COPPINO.