Che proroga fino al 31 dicembre 1886 l'opera dei due Comitati di stralcio costituiti coi RR. decreti 6 e 29 giugno 1886, per la liquidazione di tutte le pendenze delle cessate gestioni governative. (086U3978)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))