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Che riforma lo statuto organico del ricovero di mendicita' e casa di lavoro in Forli'. (8602208R)

Articolo unico.



E' approvata la riforma da introdursi nell'art. 4 dello statuto organico del ricovero di mendicita' e casa di lavoro di Forli', nei termini e colla continuazione di sopra accennati.

Conseguentemente all'art. 4 dello statuto predetto sara' sostituito il seguente:

« Art. 4. Il consiglio direttivo e amministrativo si compone di quindici membri eletti quattro dal consiglio comunale, tre dalla locale congregazione di carita', due dalla locale cassa di risparmio e sei dalla assemblea generale dei soci, a maggioranza relativa, non inferiore pero' al quarto dei presenti. A parita' di voti s'intendera' eletto il piu' anziano di eta'.

Il diritto di rappresentanza spettante alla cassa di risparmio nel consiglio direttivo e amministrativo rimane subordinato alla effettiva corrisponsione dell'annua elargizione di L. 5000 deliberata da essa a favore del ricovero, ed alla durata di tale elargizione. »
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 maggio 1886.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi' 19 luglio 1886

Reg. 150. Atti del Governo a f. 145. Pellizzoli.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.

DEPRETIS.