Che erige in corpo morale l'asilo infantile ed il ricovero delle invalide del comune di Urbania, in provincia di Pesaro, e ne approva l'inversione a favore dell'asilo suddetto dell'annua rendita di lire 649,82. (8602176R)
Preambolo
Vista l'istanza 26 marzo 1885 della congregazione di carita' di Urbania diretta ad ottenere: 1° la costituzione in enti morali dell'asilo infantile e del ricovero delle invalide istituiti in quel comune; 2° la inversione a favore dell'asilo dell'annua rendita di lire 649,82 proveniente dal restante patrimonio dei soppressi Francescani e Chierici Minori; 3° l'autorizzazione alla permuta di due stabili a favore dell'asilo e dell'ospedale degli infermi, e la cessione della casa gia' adibita pel ricovero degli invalidi a favore di quello delle invalide sovraindicato; 4° la inversione della rendita netta proveniente dal patrimonio della scuola femminile delle soppresse maestre pie Venerini, a profitto del locale orfanotrofio femminile di San Giuseppe con obbligo a questo di mantenere una o due orfanelle della citta' e di stipendiare una direttrice ed una maestra per l'asilo;
Viste le deliberazioni prese dalla congregazione suddetta in data 21 marzo 1885 e dalla deputazione provinciale di Pesaro e Urbino in data 20 gennaio 1886;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Urbania in seduta del 14 agosto 1878, emessa a sensi dello articolo 24 della legge sulle opere pie;
Visto in merito a tutte le accennate proposte ed alle riforme correlative, il parere favorevole del consiglio di Stato in data 28 aprile dell'anno volgente;
Viste le leggi 3 agosto 1862, n. 753 sulle opere pie e 5 giugno 1850, n. 1037 sulla capacita' di acquistare dei corpi morali;
Ritenuto che colla proposta inversione dell'annua rendita di lire 649,82 proveniente dal restante patrimonio della istituzione cosidetta dei soppressi e coll'altra dell'annua rendita di lire 1483,07 assegnata all'orfanotrofio femminile di San Giuseppe con obbligo di stipendiare per lo asilo infantile una direttrice ed una maestra, l'asilo stesso viene dotato dei mezzi necessari al normale e regolare suo funzionamento;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta conforme alla originaria destinazione delle rendite provenienti dalla scuola delle soppresse monache Venerini la inversione loro a favore dell'orfanotrofio femminile di San Giuseppe;
Ritenuta pure consentanea agli interessi della beneficenza ed alle vigenti leggi la divisata permuta di stabili, per effetto della quale la casa dell'ospedale degli infermi, ove risiede l'asilo infantile, viene ceduta in proprieta' all'asilo medesimo, e la casa dell'ex-convento dei soppressi, ove sono attualmente ricoverati gli infermi, viene in corrispettivo ceduta e trasferita in proprieta' dell'ospedale;
Ritenuta infine per identico titolo meritevole di approvazione la proposta cessione della casa del ricovero degli invalidi a favore di quello delle invalide, il quale ottiene per tale cessione i mezzi onde provvedere al proprio scopo e conseguire il proprio giuridico riconoscimento;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
L'asilo infantile ed il ricovero delle invalide del comune di Urbania sono eretti in corpi morali, e la loro amministrazione e' affidata alla locale congregazione di carita'.
Art. 2.
E' approvata la inversione a favore dell'asilo suddetto dell'annua rendita di lire 649,82 proveniente dal restante patrimonio della fondazione cosidetta dei soppressi, ed e' similmente approvata la inversione dell'annua rendita netta proveniente dal patrimonio della scuola femminile delle soppresse maestre pie Venerini a profitto dell'orfanotrofio femminile di San Giuseppe, con obbligo a quest'ultimo di mantenere una o due orfanelle della citta' di Urbania e di stipendiare una direttrice ed una maestra per l'asilo.
Art. 3.
E' autorizzata la permuta della casa dell'ospedale degli infermi, ove risiede l'asilo, con quella dell'ex-convento dei soppressi, ove sono ricoverati attualmente gli infermi; ed e' del pari autorizzata la cessione della casa gia' del ricovero degli invalidi a favore del ricovero delle invalide.
Art. 4.
Pel normale funzionamento delle anzidette opere pie la congregazione di carita' di Urbania dovra' entro congruo termine presentare alla Nostra approvazione i relativi statuti organici, nonche' quelli per le altre istituzioni di beneficenza da essa amministrate.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 maggio 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 10 luglio 1886.
Reg. 150. Atti del Governo a f. 110. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
DEPRETIS.