che approva l'annesso regolamento riguardante i Consorzi d'irrigazione (086U3733)
Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle due leggi di quella del 25 dicembre 1883, n. 1790 (Serie 3ª), e dell'altra di pari data del presente decreto n. 3731 (Serie 3ª);
Udito il parere del Consiglio di Agricoltura;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta dei Nostri Ministri dell'Agricoltura, Industria e Commercio, del Tesoro e dei Lavori Pubblici,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
E' approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro d'Agriccoltura, Industria e Commercio, per l'esecuzione delle due leggi riunite e coordinate in testo unico, di quella del 25 dicembre 1883, n. 1790 (Serie 3ª), e dell'altra di pari data del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1886.
UMBERTO.
Grimaldi.
Cenala.
A. Magliani.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Regolamento
Art. 1
REGOLAMENTO.
Art. 1.
I Consorzi d'irrigazione sono legalmente costituiti, agli effetti della legge 25 dicembre 1883, quando sono forniti di un regolare catasto d'identificazioni di tutti i terreni da irrigare, ed il loro regolamento, formato a norma dell'articolo 1 della legge, e' trascritto a termini per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII del libro 3° del Codice civile.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 2
Art. 2.
Stabilita in massima la irrigazione consorziale di una data plaga e specificata sommariamente la estensione ed il perimetro di questa, l'ingegnere o il perito geometra incaricato della formazione del catasto, dovra' munirsi presso l'ufficio di conservazione dei catasti governativi:
a) dell'estratto in tela lucida della corrispondente mappa, e di quello del sommarione o brogliardo;
b) dell'estratto dello stato di sezione o dell'allibramento nei territori non dotati di catasto geometrico.
Tanto nei brogliardi quanto negli estratti dovranno riportarsi le intestazioni dei possessori, i quali, nei registri di conservazione, risultano come possessori attuali.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 3
Art. 3.
Colla scorta dei suddetti documenti e di abili indicatori, si procedera' sul luogo alla identificazione delle singole proprieta' costituenti il comprensorio di irrigazione.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 4
Art. 4.
Nelle provincie a catasto semplicemente descrittivo, gl'ingegneri o i geometri, all'atto della identificazione, dovranno tradurre in un tipo visuale lo stato di sezione o di allibramento, curando la maggiore proporzionalita' possibile delle figure con le risultanze qualitative e quantitative del catasto, e la maggior somiglianza con la forma e situazione effettiva dei terreni.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 5
Art. 5.
Nelle provincie a catasto geometrico la piu' precisa delimitazione delle piaghe d'irrigazione comprese nel Consorzio si otterra' colla proiezione in mappa delle linee perimetrali di esse e stralciando in pari tempo dagli appezzamenti o numeri di mappa che rimanessero intersecati dalle suddette linee perimetrali, le porzioni che ne restassero escluse.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 6
Art. 6.
Si annoteranno o preciseranno le intestazioni erronee e le rilevanti differenze di estensione nelle proprieta' che si riscontrassero all'atto della identificazione, per provocarne le opportune correzioni presso gli uffici governativi.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 7
Art. 7.
Compita la identificazione catastale delle proprieta' da irrigare, il perito procedera' alla determinazione dei gradi di utenza delle singole proprieta', a norma della convenzione o del titolo costitutivo del Consorzio, ed in mancanza dell'una o dell'altro, in ragione del volume dell'acqua competente, o in ragione di orario, o di superficie, secondo la base che sara' stata adottata dalla Commissione dei promotori del Consorzio.
Siffatta Commissione durera' fino a che non saranno ultimate le operazioni catastali e non sara' firmato il regolamento.
Il numero esprimente il grado che si sara' riconosciuto competere ad una proprieta', verra' scritto a matita sulle singole figure geometriche o visuali rappresentanti la proprieta', come pure in apposita colonna da predisporsi nel sommarione, di contro ai corrispondenti numeri di catasto della proprieta' stessa.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 8
Art. 8.
Delle operazioni di campagna e degli atti suindicati, verra' dall'ingegnere o dal perito geometra redatto sommario verbale per norma e governo dell'Amministrazione del Consorzio e degli aventi interesse.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 9
Art. 9.
La Commissione dei promotori del Consorzio, unitamente al perito graduatore, stabilira' la cifra di contributo da imporsi ai Singoli terreni consorziati, onde avere una base regolare per formare il ruolo unico d'imposta.
Tali cifre di contributo costituiranno i coefficienti di trasformazione degli estimi catastali vigenti in estimi consorziali conguagliati.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 10
Art. 10.
Raccolti e determinati gli elementi di cui ai precitati articoli, ti passera' alla formazione dei registri del catasto consorziale Consistenti:
a) in un catastino;
b) in un campione.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 11
Art. 11.
Il catastino riassumera' per ordine alfabetico del cognome e nome del possessore tutte le proprieta' consorziate espresse coi singoli numeri di mappa o di catasto, con le rispettive superficie e con gli estimi vigenti, come al modulo n. 1.
Le partite del catastino cosi' composte, verranno distinte le une dalle altre con numeri in serie continua, e di contro a ciascuna verranno annotati la denominazione del Consorzio ed il numero esprimente il grado di cui all'articolo 7.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 12
Art. 12.
Il campione riassume le proprieta' collo stesso ordine del catastino, ma nel loro ammontare complessivo di superficie ed estimo; a questi dati verranno aggiunti nel campione il numero esprimente la cifra unitaria di contributo, l'estimo complessivo consorziale, l'annata, alla cui sovrimposta serve detto estimo e l'ammontare complessivo della relativa tassa; il tutto disposto come al modulo numero 2.
Per gli ultimi due dei sopraenunciati dati, il campione fa l'ufficio anche di matricola del ruolo d'imposta.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 13
Art. 13.
Nel campione dovranno per ogni partita lasciarsi disponibili, oltre la pagina nella quale e' aperta, altre tre per le trascrizioni dei cambiamenti che subisse in progresso di tempo la partita, sia nella intestazione sia nella consistenza catastale.
(2)
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 14
Art. 14.
Il campione avra' un frontespizio nel quale sara' riportata la consistenza del Consorzio nei dati apparenti del campione, riassunti poi vari gradi di utenza.
(2)
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 15
Art. 15.
Compiuti che siano gli atti catastali, verranno depositati nell'ufficio del Consorzio e resi ostensibili per lo spazio di giorni 30, per norma e cognizione di tutti gli interessati. Il deposito verra' partecipato a questi mediante avviso in carta libera da notificarsi o personalmente o a domicilio.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 16
Art. 16.
Gli interessati entro 60 giorni da computarsi dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 15, potranno reclamare contro gli errori materiali che fossero incorsi nella sua formazione; potranno altresi' elevare eccezioni, ma soltanto in via comparativa, in riguardo al grado assegnato alle rispettive proprieta'.
I reclami potranno farsi in carta libera.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 17
Art. 17.
Decidera' in prima istanza sui predetti reclami della Commissione promotrice del Consorzio, assistita da un ingegnere o perito geometra, che potra' essere quello stesso che ha eseguito il catasto.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 18
Art. 18.
Dalle decisioni della suddetta Commissione potra' ricorrersi in appello entro 60 giorni dalla data della notificazione delle decisioni medesime a domicilio dell'interessato, ad un'altra Commissione costituita da un deputato provinciale, dal presidente di uno dei comizi agrari della provincia, dall'ingegnere capo del Genio civile, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale e dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza;
La nomina del deputato provinciale e' fatta dalla deputazione provinciale, quella del presidente di uno dei Comizi agrari della provincia, dal prefetto; e qualora il territorio del consorzio si estenda al perimetro di due o piu' provincie, e' riservata al Ministero di Agricoltura e Commercio, sulle proposte relative delle deputazioni e dei prefetti, la nomina del deputato provinciale e del presidente del comizio agrario.
Questa Commissione terra' le sue adunanze presso l'ufficio di prefettura.
I ricorsi contro le decisioni della Commissione promotrice del consorzio saranno inviati al prefetto, il quale fissera' le adunanze della Commissione.
Questa decidera', richiamati a se' i reclami presentati dai ricorrenti, e contro il suo giudizio, ove pure sia di conferma di quello di prima istanza, sara' ancora aperto l'adito di ricorrere, entro un mese dalla data della notificazione all'interessato della decisione della Commissione di appello, al Ministero di Agricoltura, il quale risolvera' in via amministrativa la questione.
Le decisioni della Commissione saranno comunicate agli interessati a cura del presidente della Commissione e per mezzo dell'ufficio di prefettura.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 19
Art. 19.
Risolti i reclami e portate le conseguenti variazioni sul catasto, verra' il medesimo reso esecutorio con decreto ministeriale.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 20
Art. 20.
Pubblicato e reso esecutorio il catasto consorziale, un esemplare del relativo catastino verra' comunicato all'ufficio di conservazione del catasto governativo (agenzia delle imposte) del distretto nel quale si trova il territorio del Consorzio.
Art. 21
Art. 21.
L'agente entro un mese dalla comunicazione controsegnera' nei propri registri di conservazione con lettera C in rosso i numeri di mappa di sezione o di allibramento rappresentanti le proprieta' consorziali per modo che all'atto dell'ordinaria trascrizione dei passaggi di proprieta' venga avvertito senz'altro quando questi contemplano immobili o porzioni di immobili consorziati.
Di tale operazione fara' risultare in fondo al catastino stesso la esecuzione colla seguente dichiarazione: Visto e controsegnate in catasto le proprieta' consorziate.
Dopo di che fara' restituzione del catastino all'amministrazione del Consorzio.
Art. 22
Art. 22.
Gli agenti delle imposte, di ogni voltura che eseguiranno d'immobili che facciano parte di un Consorzio, faranno immediatamente un sunto in carta semplice come al modulo n. 3.
A periodi trimestrali rimetteranno i sunti che loro sara' occorso di fare alle amministrazioni dei rispettivi Consorzi, le quali dovranno accusarne ricevuta.
Art. 23
Art. 23.
L'ufficiale consorziale incaricato della conservazione del catasto del Consorzio numerera' per ordine di data i detti sunti e ne fara' la trascrizione sul campione come al modulo esemplificato n. 4.
I sunti verranno ordinati e custoditi in apposite buste per consultarli ad ogni occorrenza.
Art. 24
Art. 24.
I conservatori dei catasti consorziali, alla chiusura dei movimenti di proprieta' agli effetti dei ruoli dell'anno seguente, scriveranno nelle apposite colonne del campione di fronte alla voltura, le competenti cifre dell'estimo catastale e di quello consorziale, l'annata per la quale avra' vigore detto estimo consorziale ed il conto della relativa imposta, come al campione esemplificato modulo n. 5, formando per tal modo anche la matricola del ruolo.
Art. 25
Art. 25.
I proprietari o possessori saranno tenuti per ogni voltura agli effetti della imposta consorziale di pagare il diritto fisso di lire 0 50 a favore dell'agente dell'imposta in corrispettivo dell'opera prestata al Consorzio.
Tale diritto sara' pagato insieme a quello fissato per la ordinaria voltura.
Art. 26
Art. 26.
I ruoli annuali delle contribuzioni consorziali saranno formati distintamente per ogni comune e, colla firma del capo della Commissione amministrativa del Consorzio o di chi ne fa le veci, verranno trasmessi al prefetto, cui spetta di renderli esecutorii.
Essi saranno quindi pubblicati in tutti i comuni, per la parte che a ciascun comune si riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e saranno consegnati all'esattore del Consorzio entro i primi 15 giorni del mese di gennaio di ciascun anno.
Se la Commissione amministrativa non trasmette entro primi 15 giorni del gennaio di ciascun anno all'esattore del Consorzio i ruoli delle contribuzioni consorziali, il Prefetto ne ordinera' l'invio d'ufficio.
Questa disposizione sara' eseguita soltanto ove i Consorzi abbiano fatto ricorso alla Cassa dei depositi e prestiti o al concorso del Governo.
Art. 27
Art. 27.
Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato potra' ricorrere alla Commissione amministrativa per far rettificare gli errori materiali che fossero incorsi nella loro formazione.
Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma da' diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.
Contro le decisioni della Commissione amministrativa sara' ammesso il reclamo al Prefetto da prodursi nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
Art. 28
Art. 28.
L'Amministrazione del Consorzio, nel trasmettere al Prefetto i ruoli di esazione, li accompagnera' per la prima volta col proprio regolamento e col relativo certificato di trascrizione.
Successivamente, qualora si facciano modificazioni al regolamento o variazioni al catasto, e obbligo dell'Amministrazione del Consorzio di trasmettere senza ritardo al Prefetto copia legale di questi atti e certificato della relativa trascrizione; al quale obbligo mancando, potra' il Prefetto sospendere il visto alla esecuzione dei ruoli.
Il Prefetto, esaminato il regolamento e trovatolo conforme alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 della legge, appone il visto per la riscossione.
Copia del regolamento insieme al certificato di trascrizione e' conservata negli archivi della prefettura.
Art. 29
Art. 29.
La riscossione delle contribuzioni consorziali sara' fatta da un esattore speciale del Consorzio o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sara' determinato dalla Commissione amministrativa.
Art. 30
Art. 30.
Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, la Commissione amministrativa dovra' darne partecipazione ai Prefetti delle Provincie in cui sono situate le proprieta' soggette a contribuzione, fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui debba essere tenuto conto nel procedimento relativo all'appalto delle esattorie.
Tale partecipazione dovra' essere data in tempo utile, perche' nella nomina degli esattori delle imposte dirette possa essere loro imposto l'obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali.
L'incarico di questa riscossione durera' per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori, e raggio sara' nella misura stessa stabilita per l'esazione delle imposte dirette.
Art. 31
Art. 31.
L'esattore sara' retribuito ad aggio e rispondera' a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso.
Art. 32
Art. 32.
Il modo di nomina dell'esattore speciale, quando non sia gia' stabilito dal regolamento del Consorzio, sara' determinato dalla Commissione amministrativa, la quale fissera' pure la misura dell'aggio, la durata e le altre condizioni del contratto.
Art. 33
Art. 33.
La nomina dell'esattore speciale sara' fatta dalla Commissione amministrativa e dovra' poi essere sottoposta insieme col relativo contratto all'approvazione del Prefetto.
Art. 34
Art. 34.
L'esattore speciale, o uno degli esattori delle imposte dirette ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, potra' pure essere incaricato dell'ufficio di cassiere del Consorzio.
Art. 35
Art. 35.
La nomina dell'esattore speciale dovra' essere fatta non piu' tardi della fine di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui debba cominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell'anno in cui scadono dall'ufficio l'esattore o gli esattori in attualita' di servizio.
Art. 36
Art. 36.
Se la Commissione amministrativa non provvedera' in conformita' al disposto dell'articolo 30, ovvero non nominera' nel tempo prescritto l'esattore speciale, il prefetto lo nominera' di ufficio ovvero affidera', quando sia possibile, la riscossione delle contribuzioni consorziali all'esattore od agli esattori delle imposte dirette, provvedendo anche, ove ne sia il caso, al regolare andamento del servizio di cassa.
Art. 37
Art. 37.
L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta all'approvazione del prefetto, dovra' dichiarare che l'accetta e garentire la sua accettazione con un deposito di denaro o di rendita consolidata per la somma che sara' stabilita nel contratto.
Il Consorzio non sara' obbligato verso l'esattore se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l'approvazione del prefetto.
Art. 38
Art. 38.
L'esattore speciale prima di assumere l'ufficio al piu' tardi entro un mese dalla nomina, prestera' una cauzione mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato, ovvero con un deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, per una somma corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.
Quando l'esattore speciale sia anche incaricato del servizio di cassa, dovra' prestare un'altra cauzione nella misura determinata dal regolamento del Consorzio.
La rendita pubblica sara' valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione e' prestata, e sara' computata solamente per nove decimi del dello valore.
Art. 39
Art. 39.
Se l'esattore speciale non prestera' la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito, esso decadra' di pien diritto dalla nomina, perdera' il deposito effettuato a termini dell'articolo 38 del presente regolamento e rispondera' di ogni danno e spesa.
Art. 40
Art. 40.
Nel caso che durante il contratto per l'esattoria la rendita data in cauzione diminuisca di valore, o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione piu' non corrisponda ad una rata di esse, l'esattore dovra' reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell'invito che gli sara' all'uopo indirizzato.
Questo termine non potra' essere maggiore di un mese ne' minore di tre giorni e decorrera' dal giorno in cui l'invito sara' stato notificato.
Se l'esattore lasciera' trascorrere il detto termino senza reintegrare o completare la sua cauzione, la Commissione amministrativa promuovera' dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell'esattore o la nomina di un sorvegliante.
Se la Commissione amministrativa indugera' a promuovere questi provvedimenti, il prefetto potra' prenderli d'ufficio.
Art. 41
Art. 41.
Le contribuzioni consorziali saranno pagate annualmente in una o piu' rate, secondo che sara' stabilito nel regolamento del Consorzio, nel quale dovra' pure essere determinata la scadenza di ciascuna rata.
Art. 42
Art. 42.
L'esattore del consorzio dovra', entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del Consorzio medesimo o versare al cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualita', l'intero ammontare della rata consorziale scaduta.
Nel caso di ritardo al versamento anzidetto ovvero al pagamento dei mandati spediti dall'Amministrazione consorziale, l'esattore incorrera', a favore del Consorzio, nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata.
Art. 43
Art. 43.
In caso di esecuzione per parte della Commissione a carico dell'esattore, se la cauzione e' costituita da deposito in numerario, il prefetto autorizzera' la Cassa depositaria a pagare al Consorzio o a chi per esso la somma di cui sia creditore.
Art. 44
Art. 44.
Quando da terzi si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non eseguisca i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione amministrativa del Consorzio ne riferira' al prefetto per i provvedimenti di sua competenza a termini dell'art. 96 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
Art. 45
Art. 45.
In tutto cio' che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento, la formazione e la conservazione del catasto, l'imposizione, la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prenderanno norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sulla imposta fondiaria.
Art. 46
Art. 46.
Quando il Consorzio aspiri ad ottenere mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali dovranno essere uguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati, e, salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo comune, sara' obbligatoria la nomina di un unico esattore speciale, la quale, in caso di ritardo per parte della Commissione amministrativa, sara' fatta in conformita' dell'art. 36 del presento regolamento.
Art. 47
Art. 47.
Per ottenere mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti, di che all'articolo 9 della legge, per costruzione di nuovi serbatoi, o per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione, il Consorzio, la Provincia o il Comune che vogliono eseguirle devono farne domanda al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
La domanda deve essere accompagnata dal regolamento col relativo certificato di trascrizione, se trattasi di Consorzio, o da apposita deliberazione dei rispettivi Consigli, provinciali o comunali, relativa allo eseguimento dell'opera se si tratti di Provincia o Comune, e dal progetto d'arte.
Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito, ove occorra, il Ministero dei Lavori Pubblici, sul progetto d'arte, si pronunzia in ordine alla domandata concessione, e, assentendovi, ne informa la Prefettura perche' inviti il Consorzio, o la Provincia, o il Comune a far la domanda, del prestito alla Cassa dei depositi e prestiti con istanza documentata in conformita' delle disposizioni portate dalla legge e da regolamenti in vigore.
Art. 48
Art. 48.
Parimenti per ottenere il concorso a termini dell'articolo 10 e dell'articolo 11 della legge per costruzione di nuovi serbatoi, o per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione, il Consorzio, la Provincia, il Comune od il privato deve farne domanda al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Art. 49
Art. 49.
Le nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione, di che all'articolo precedente, possono essere, tanto di prima formazione, come di complemento di opere iniziate, quanto ancora di ingrandimento di opere compiute a fine di aumentare la portata dell'acqua destinata alla irrigazione.
In ogni caso occorre che sia redatto regolare progetto d'arte delle opere per le quali si chiede il concorso. Ove trattisi di opere di complemento o di ingrandimento al progetto d'arte dovra' unirsi una descrizione particolareggiata e fatta a regola d'arte delle opere eseguite, rivedute ed approvate.
Art. 50
Art. 50.
La domanda di che all'articolo 48 deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
1. Regolamento col relativo certificato di trascrizione, se e' il Consorzio che chiede il concorso; deliberazione del Consiglio provinciale o comunale, se e' una provincia od un comune;
2. Titolo di concessione o di proprieta' dell'acqua;
3. Progetto d'arte in doppio esemplare accompagnato dalla indicazione delle parti, noie quali e' distinta l'opera, ed il termine entro cui verra' eseguita ciascuna parte dell'opera stessa agli effetti dell'articolo 13 della legge;
4. Dichiarazione dei mezzi, coi quali s'intende eseguire i lavori;
5. Dichiarazione della quantita' d'acqua che si destina a scopo di irrigazione, e della quantita' d'acqua che per avventura si destinasse ad altri scopi. Qualora l'acqua destinata a scopo di irrigazione sia in quantita' minore di modulo 1, ma non inferiore ad un quarto, dovranno specificarsi le circostanze particolari di coltura e di luogo, per le quali si ritiene che possa essere applicabile il comma 1° dell'articolo 12 della legge;
6. Deliberazione della provincia o del comune, sui cui territori deve farsi l'irrigazione, colla quale assuma l'obbligo di concorrere a sussidiare l'opera in una misura non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato.
Tale deliberazione non fa bisogno, se e' la provincia o il comune che chiede il concorso, o se la concessione della derivazione e' fatta ad un Consorzio di comuni o provincie.
Art. 51
Art. 51.
Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, esaminati gli atti, sentito, ove occorra, il Ministero dei Lavori Pubblici sul progetto d'arte e sull'ammontare della spesa, e riconosciuta in massima l'attendibilita' della domanda, promuove l'avviso del Consiglio di agricoltura.
Art. 52
Art. 52.
Ottenuto il parere del Consiglio di agricoltura, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio decide sulla concessione del concorso, stabilendo con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la quota d'interesse annuo, cui si limita il concorso dello Stato, la durata di esso concorso ed il numero delle parti nelle quali l'opera va distinta.
Art. 53
Art. 53.
Il decreto di cui all'articolo precedente, sara' comunicato in copia alla parte interessata a mezzo della locale Prefettura.
Colla comunicazione del predetto decreto sara' restituito uno degli esemplari del progetto d'arte rimanendo l'altro conservato negli atti del Ministero.
Art. 54
Art. 54.
Compiuta la costruzione di una delle parti dei nuovi serbatoi o delle nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino alle zona di irrigazione, il Consorzio, la provincia, il comune od il privato che ha ottenuto il concorso a termini del precedente articolo 52 ne dara' avviso, a mezzo della locale Prefettura, al Ministero di Apicoltura, Industria e Commercio, e nello stesso tempo, se ha contratto mutuo o fatta altra operazione finanziaria per avere l'anticipazione dei capitali impiegati nella esecuzione delle opere, presentera' la prova nelle forme legali delle contratte obbligazioni.
Art. 55
Art. 55.
Ricevuto l'avviso, di cui all'articolo precedente, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo col Ministero dei Lavori Pubblici, inviera' sopra luogo un ingegnere del Genio civile, per determinare anche in contradditorio della parte interessata ove essa si presenti, se le opere eseguite corrispondano al progetto d'arte di cui e' conservato presso il Ministero un esemplare, e se la spesa presunta sia stata effettivamente raggiunta.
Art. 56
Art. 56.
Sentito il Ministero dei Lavori Pubblici sara' accertato con apposito processo verbale di collaudazione, l'eseguimento delle condizioni di cui all'articolo precedente; dopo di che il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio emettera' altro decreto, col quale sara' liquidata la rata annua del concorso dello Stato.
Siffatta rata annua non deve superare a tenore dell'articolo 14 della legge, l'importo della meta' degli interessi convenuti, esclusa la quota d'ammortamento.
Qualora non fossero convenuti interessi o non se ne presenti la nuova, detta rata non potra' oltrepassare il 3 ½ per cento, cioe' la meta' della ragione degli interessi legali.
Art. 57
Art. 57.
Compiuta l'opera d'irrigazione, se la derivazione d'acqua non giunge ai moduli 30, o se essa non venga tutta impiegata per l'irrigazione, il concorso sara' ridotto nelle proporzioni della 2ª categoria, tenendo conto del di piu' pagato negli anni precedenti.
Art. 58
Art. 58.
Il decreto contemplato nell'articolo 56 che precede sara' comunicato ai comuni o alle provincie che hanno deliberato il concorso, affinche' ne iscrivano la somma in bilancio. Nel caso di rifiuto si fara' luogo allo stanziamento d'ufficio a tenore della legge comunale e provinciale.
Art. 59
Art. 59.
Il pagamento della prima rata di concorso dello Stato, dei comuni e delle provincie, avra' luogo dopo un anno dalla data della collaudazione di cui all'articolo 56.
(2) ((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".
Art. 60
Art. 60.
Le spese di registro pagate in di piu' prima della costituzione del Consorzio, per atti che vanno soggetti al diritto fisso stabilito dall'articolo 16 della legge, sono rimborsate.
Art. 61
Art. 61.
I Consorzi d'irrigazione, compiuta l'opera per la quale furono costituiti, potranno continuare a sussistere per la manutenzione delle opere medesime. Continueranno in ogni caso a sussistere come Consorzi di liquidazione, per il pagamento dei debiti contratti per la riscossione dei contributi a cio' necessari e per l'esaurimento di ogni altro affare pendente in conformita' della legge 25 dicembre 1883, n. 1790, e del presente regolamento.
Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
Grimaldi.
Regolamento-Moduli
MODULO N. 1
Parte di provvedimento in formato grafico
MODULO N. 2
Parte di provvedimento in formato grafico
MODULO N. 3
Parte di provvedimento in formato grafico
MODULO N. 4
Parte di provvedimento in formato grafico
MODULO N. 5
Parte di provvedimento in formato grafico