N NORME. red.it

Che modifica lo statuto dell'educatorio femminile Maria Adelaide in Palermo. (8501783R)

Art. 21


Art. 21.

Nel collegio sono ammesse alunne a posto gratuito, semigratuito ed a retribuzione intera. Debbono avere per essere ammesse non meno di sette anni, non piu' di dodici. Possono rimanere in collegio sino a diciotto anni.

Sono dispensate dal limite massimo dell'eta' quelle alunne, le quali, provenienti da altro istituto pubblico, provino di avere l'istruzione sufficiente per compiere l'intero corso degli studi nella prescritta misura.