Regio Decreto che erige in ente morale la scuola femminile Cizzaletti in Settimo Vittone, e ne approva lo statuto. (8501663R)
Preambolo
Vista l'istanza presentata dal sindaco e dal parroco di Settimo Vittone per ottenere la Nostra autorizzazione ad accettare un legato della fu Angela Cizzaletti a scopo d'istruzione, non che l'erezione di esso in ente morale e l'approvazione del relativo statuto organico;
Vista la legge del 5 giugno 1850;
Ritenuto che la fu Angela Cizzaletti con testamento 15 ottobre 1858, legava al comune di Settimo Vittone e Cesuola l'annua rendita di L. 400 e una parte di uno stabile per la istituzione ed il mantenimento di una scuola femminile per le fanciulle dei detti due comuni;
Considerato che, sia per lo scopo, sia per i mezzi relativamente sufficienti, apparisce conveniente l'erezione del lascito Cizzaletti in ente morale, e la concessione dell'autorizzazione richiesta dalla legge 5 giugno 1850, perche' esso lascito possa accettare i beni che ne costituiscono il patrimonio;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Che nello stesso testamento designo' per amministratori del lascito il sindaco ed il parroco pro tempore di Settimo Vittone;
Che i congiunti successibili hanno dichiarato di non fare alcuna eccezione alla disposizione testamentaria di cui si tratta;
Che lo statuto organico allegato al presente e' in armonia colle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Il sindaco ed il parroco pro tempore di Settimo Vittone sono autorizzati ad accettare il lascito della fu Angela Cizzaletti suddetta per l'istituzione ed il mantenimento di una scuola femminile da tenersi aperta in Settimo Vittone, per le alunne di quel luogo e di quelle del vicino comune di Cesuola.
Art. 2.
La scuola femminile Cizzaletti ora accennata e' eretta in ente morale.
Art. 3.
E' approvato lo statuto organico di essa scuola, composto di tredici articoli, allegato al presente e firmato d'ordine Nostro dal ministro dell'istruzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 1885.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 25 aprile 1885.
Reg. 141. Atti del Governo a. f. 123. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. E. PESSINA.
Coppino.
Statuto
Art. 1
STATUTO ORGANICO
della Scuola Cizzaletti in Settimo Vittone
Art. 1.
La scuola Cizzaletti in Settimo Vittone e' mantenuta, col lascito della fu Angela Cizzaletti e colle altre donazioni che potrebbero avverarsi in avvenire.
Art. 2
Art. 2.
Scopo dell'ente si e' l'istruzione elementare delle alunne de due comuni Settimo Vittone e Cesuola.
Art. 3
Art. 3.
Le ammissioni alla scuola e l'istruzione da impartirsi verranno fatte in conformita' delle leggi e regolamenti vigenti sulla pubblica istruzione nel Regno. L'orario e i giorni di scuola sono quelli determinati nel calendario scolastico della provincia.
Art. 4
Art. 4.
L'amministrazione della scuola e' affidata al sindaco ed al parroco pro tempore di Settimo Vittone, quali membri nati, a due membri del consiglio comunale di Settimo Vittone oltre ad un altro membro che verra' nominato dal comune di Cesuola.
Quest'ultimo potra' essere scelto tra gli abitanti di Settimo Vittone.
I membri elettivi verranno rinnovati per terzo, ogni anno. Nei primi due anni la scadenza verra' determinata dalla sorte, e in seguito per turno d'anzianita'. Dessi potranno venire rieletti.
Art. 5
Art. 5.
Il Presidente verra' eletto dal Consiglio d'amministrazione, nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, e durera' in carica tre anni e potra' venire rieletto.
Art. 6
Art. 6.
La scuola avra' un tesoriere ed un segretario nominati dallo stesso consiglio d'amministrazione a maggioranza relativa di voti. L'opera di questi impiegati e' gratuita. Ove il tesoriere non sia quello del municipio, dovra' prestare una cauzione.
Art. 7
Art. 7.
La nomina della maestra e il suo licenziamento debbono essere fatti in conformita' della legge vigente sulla istruzione e presentati all'approvazione del consiglio scolastico della provincia.
Art. 8
Art. 8.
La maestra per venire eletta dovra' presentare la patente d'idoneita' allo insegnamento elementare inferiore e il certificato di moralita'.
Art. 9
Art. 9.
Ogni anno nel mese di settembre il consiglio d'amministrazione dovra' presentare all'approvazione del consiglio scolastico il bilancio consuntivo della scuola per l'anno scolastico trascorso e quello presuntivo per l'anno scolastico prossimo venturo.
Art. 10
Art. 10.
Il consiglio d'amministrazione verra' adunato dal presidente una volta al mese e piu' spesso se il bisogno lo richiede, o se tre consiglieri ne fanno domanda.
Art. 11
Art. 11.
Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre membri e il voto di meta' piu' uno dei votanti.
Art. 12
Art. 12.
Il presidente rappresenta la scuola in giudizio, firma i contratti autorizzati dal consiglio d'amministrazione, riferendosi in ogni cosa alle norme contemplate nella legge comunale e provinciale e nella legge e nei regolamenti sull'istruzione primaria.
Art. 13
Art. 13.
Il consiglio d'amministrazione potra' presentare all'approvazione del consiglio scolastico della provincia un regolamento interno che non contraddica alle disposizioni del presente statuto.
Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della pubblica istruzione
Coppino.