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Che istituisce presso il R. Istituto internazionale italiano in Torino una Scuola di commercio. (084U2732)

Art. 1.



E' istituita presso il R. Istituto internazionale italiano in Torino una Scuola di commercio divisa in due corsi, della durata di tre anni ciascuno.

Il primo corso prende il titolo di Scuola popolare di commercio, ed e' indirizzato a formare abili commessi di negozio, ed a dare ai giovani una istruzione conveniente per esercitare il piccolo commercio.

Il secondo corso comprende il titolo di Corso commerciale, diretto ad abilitare i giovani all'esercizio del commercio ed alle direzioni di Case commerciali, svolgendo maggiormente e completando gli insegnamenti del primo corso.