N NORME. red.it

Che istituisce in Roma una Scuola normale di ginnastica. (084U2661)

Preambolo
Vista la legge 7 luglio 1878, n. 4442 (Serie 2ª), sullo insegnamento della ginnastica nelle scuole;
Visto il regolamento approvato con R. decreto del 16 dicembre 1878;
Visto gli accordi presi col Ministero della Guerra e il Municipio di Roma;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



E' istituita in Roma una Scuola normale di ginnastica al fine di preparare abili docenti in questa materia per le scuole secondarie e normali del Regno.

Art. 2.



La Scuola e' posta sotto l'immediata sorveglianza del Ministero della Pubblica Istruzione, il quale provvede al personale insegnante e dirigente con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato per l'insegnamento della ginnastica. Alle armi provvede il Ministero della Guerra, al locale e relativo arredamento il Municipio di Roma.

Art. 3.



Un regolamento determinera' le materie d'insegnamento, la durata del corso e le condizioni di ammissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addi' 27 agosto 1884.

UMBERTO.

Coppino.

Visto, Il Guardasigilli: Ferracciu'.