Col quale sono ammesse al corso legale nello Stato le monete d'oro da franchi venti coniate dalla Svizzera in conformita' del sistema fissato colla legge 24 agosto 1862, n. 788, e della convenzione monetaria 5 novembre 1878. (084U2265)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))