Che stabilisce l'indennita' da accordarsi agli ufficiali dell'arma dei reali carabinieri e degli altri corpi dell'esercito incaricati temporaneamente del comando delle compagnie delle guardie di pubblica sicurezza. (083U1490)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))