Che da' piena ed intera esecuzione alla dichiarazione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per la reciproca protezione della proprieta' dei marchi di fabbrica e di commercio. (082U0987)
Preambolo
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione sara' data alla dichiarazione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmata Washington il 1° giugno 1882, per la reciproca protezione della proprieta' dei marchi di fabbrica e di commercio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi' 29 agosto 1882.
UMBERTO.
Mancini.
Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Dichiarazione
Dichiarazione.
Il Governo di Sua Maesta' il Re d'Italia ed il Governo degli Stati Uniti d'America, volendo provvedere alla reciproca protezione dei marchi di fabbrica e di commercio, hanno convenuto di quanto segue:
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno, nei dominii e possessi dell'altra, degli stessi diritti dei nazionali o di quelli che sono attualmente accordati, ovvero che potrebbero essere all'avvenire accordati, ai sudditi o cittadini della nazione piu' favorita, per tutto cio' che concerne la proprieta' dei marchi di fabbrica e di commercio.
Rimane inteso che chiunque vorra' ottenere la suddetta protezione dovra' adempire alle formalita' volute dalle leggi nei rispettivi paesi.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente a cio' autorizzati, hanno firmato la presente Dichiarazione, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.
Fatto in doppio originale a Washington, addi' primo giugno milleottocentottantadue.
Fava.
Frelinguysen.