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Che approva il regolamento per la collazione del premio Balbi-Valier in Venezia. (8200544R)

Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il regolamento per la collazione del premio Balbi-Valier, approvato con regio decreto 23 settembre 1877;
Vedute le modificazioni allo stesso regolamento, proposte dal regio istituto veneto di lettere, scienze ed arti, presso il quale ha sede la medesima fondazione Balbi-Valier;
UMBERTO I Sentito il nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.



E' approvato il qui annesso regolamento per la collazione del premio Balbi-Valier, firmato d'ordine nostro dal ministro della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 aprile 1882.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi' 23 maggio 1882.

Reg. 120 Atti del Governo a f. 68 Pellizzoli.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.

Baccelli.

Regolamento

Art. 1


REGOLAMENTO

per la fondazione Balbi - Valier

Art. 1.

Il premio istituito dal conte Girolamo Balbi-Valier col suo testamento in data Monselice 15 luglio 1873, sara', per gli accordi passati tra il Ministero della pubblica istruzione e il Consiglio direttivo dell'Istituto Coletti di Venezia, approvati dal Consiglio di Stato nella sua adunanza del 6 luglio 1877, biennale.

Esso sara' di lire 3000 da darsi «all'italiano che avesse fatto progredire in quel biennio le scienze mediche e chirurgiche, sia coll'invenzione di qualche utile istrumento, o di qualche ritrovato che servisse a lenire le umane sofferenze o pubblicando qualche opera di sommo prego.» Se nessuno fosse degno di tal premio si raddoppiera' con quel denaro il premio del venturo biennio; e cosi' via via, finche' qualcuno sia giudicato degno di percepirlo per intero, piu' o meno ingrossato dai precedenti anni.

Art. 2


Art. 2.

Il capitale corrispondente od il reddito di esso vien ricevuto in consegna ed amministrato da tre curatori, designati uno dal ministero della pubblica istruzione, uno dal regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti, ed uno dal consiglio comunale di Venezia.

Art. 3


Art. 3.

I curatori scelgono fra di loro un presidente. Le deliberazioni non sono valide che prese a maggioranza di voti ed in seguito a regolare convocazione fatta dal presidente, quando egli reputi necessario, od a richiesta di uno dei curatori. La convocazione vien fatta per la prima volta dalla presidenza del regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti.

Art. 4


Art. 4.

La sede della fondazione e' in Venezia presso l'istituto veneto di scienze, lettere ed arti, al quale e' affidata la custodia degli atti, documenti e valori della fondazione.

Art. 5


Art. 5.

I curatori durano in ufficio tre anni e si rinnovano e riconfermano per un terzo ogni anno, nel modo indicato all'art. 2. Nei due primi anni vien designato dalla sorte chi deve essere sostituito o riconfermato.

Art. 6


Art. 6.

Di mano in mano che si rendono disponibili le somme pel premio, i curatori ne avvisano il regio istituto veneto perche' giudichi sull'assegnazione di esso. Il regio istituto veneto, comunica ai curatori il giudizio proferito, perche' consegnino la somma a chi avesse giudicato meritevole del premio, o perche' la investano allo scopo indicato all'art. 1.

Art. 7


Art. 7.

D'anno in anno i curatori presentano all'approvazione dell'istituto veneto lo stato della loro gestione regolarmente documentato, ed ottenuta che ne abbiano l'approvazione, ne trasmettono copia al ministero della pubblica istruzione ed al comune di Venezia.

Art. 8


Art. 8.

Il premio si conferisce un biennio dietro concorso, un biennio fuori di concorso.

Art. 9


Art. 9.

Le opere presentate al concorso potranno anch'essere manoscritte.

Non possono concorrere i membri effettivi del regio istituto veneto, e l'istituto delibera dietro relazione di tre membri effettivi sopra l'opera o gli oggetti presentati al concorso.

Art. 10


Art. 10.

Per i premi da conferirsi fuori concorso, l'Istituto delibera come per gli altri, dietro relazione di tre membri effettivi.

I premi fuori di concorso potranno essere assegnati anche a membri dell'Istituto medesimo; ma in tal caso non potranno per altro conseguirsi da chi abbia fatto parte della commissione od abbia assistito alle conseguenti deliberazioni dell'istituto, per le quali e' necessario inoltre la presenza della meta' almeno dei membri effettivi.

Roma, addi' 27 aprile 1882.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione G. Baccelli