Col quale si dispone che gli studenti del quarto corso della Facolta' medico-chirurgica, falliti in piu' di due prove nell'esame di licenza medica, potranno rifare soltanto le prove fallite. (081U0414)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))