Che estende agli ufficiali ammiragli e di grado corrispondente, che per ragioni di servizio debbono risiedere nella capitale, l'indennita' di soggiorno stabilita per gli ufficiali superiori ed inferiori della regia marina. (081U0215)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))