Che modifica i confini territoriali dei due comuni di Casellina e Torri e San Casciano in Val di Pesa (Firenze). (080U5712)
Preambolo
Visto l'art. 3 della legge 27 aprile 1865, n. 2255, col quale e' data facolta' al Governo del Re di comporre le parti residue dei comuni assegnati alla citta' di Firenze, secondo il voto espresso dal Consiglio compartimentale di Firenze, nella sua adunanza del 20 febbraio 1865;
Visto il Regio decreto 3 luglio 1879, n. 4972, che determino' la linea di confine tra il territorio di detto comune e il limitrofo di San Casciano in Val di Pesa;
Visti gli altri atti tutti della pratica;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,
Veduto l'articolo 5 del Regio decreto 26 luglio 1865, numero 2412, col quale i residui del comune di Legnaia sono aggregati a quello di Casellina e Torri, rimanendo pero' da questo distaccato il borgo della Romola colle sue adiacenze, fino al borro contermine, che sara' unito al comune di San Casciano in Val di Pesa;
Veduto il ricorso prodotto dal comune di Casellina e Torri contro il decreto Reale 3 luglio 1879;
UMBERTO I Udito il parere del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Il Regio decreto 3 luglio 1879 e' revocato.
Art. 2.
Le parole «borro contermine» dell'articolo 5 del Regio decreto 26 luglio 1865 stanno a indicare il solo borro omonimo della Romola, distinto dagli altri borri detti Fosso Grande, Emellino e Sugana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi' 27 ottobre 1880.
UMBERTO.
Depretis.
Visto - Il Guardasigilli
T. Villa.